Gli avvocati devono mantenere dignità e decoro in ogni contesto, anche nella vita privata, evitando espressioni offensive o sconvenienti, a tutela dell’immagine e della credibilità della professione.
Il Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 64 del 10 marzo 2025, ha ribadito che l’avvocato è tenuto a mantenere dignità e decoro in ogni ambito della propria vita, anche al di fuori dell’attività professionale.
Secondo il CNF, il divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti previsto dall’art. 52 del Codice Deontologico Forense, sebbene collocato tra i doveri relativi all’esercizio dell’attività forense e agli scritti in giudizio, si applica anche agli avvocati nella dimensione privata, imponendo un comportamento rispettoso della funzione dell’avvocatura nella giurisdizione.
Il decoro professionale, dunque, non si limita alle aule di tribunale o agli atti formali, ma accompagna l’avvocato in tutte le situazioni della vita, a tutela dell’immagine e della credibilità della professione.