INDICE
Premessa
1. Finalità dell’intervento
2. Ambito di applicazione: periodi e soggetti interessati
3. Assolvimento degli obblighi contributivi e corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali
3.1 Inibizione della funzionalità di "Nuova PAssWeb" a disposizione delle Amministrazioni pubbliche per l'aggiornamento e la sistemazione delle posizioni assicurative: evoluzioni operative e procedurali
4. Effetti sulle prestazioni già liquidate
4.1 Pensioni
4.1.1 Variazioni retributive da cui conseguano pensioni di importo inferiore rispetto a quelle liquidate
4.1.2 Variazioni retributive da cui conseguano pensioni di importo superiore rispetto a quelle liquidate
4.2 Prestazioni pensionistiche in vigenza
4.3 Trattamenti di fine servizio e di fine rapporto
5. Controllo di congruità sulle denunce mensili
6. Articolo 1, comma 131, della legge di Bilancio 2024 e prescrizione dei contributi
Premessa
Con il messaggio n. 292 del 23 gennaio 2024 sono state fornite indicazioni in merito all’operatività della disciplina introdotta dall’articolo 1, commi da 131 a 133, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, legge di Bilancio 2024), il quale prevede che: “131. Al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004 le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i propri dipendenti iscritti alla gestione ex INPDAP costituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono tenute a trasmettere all’INPS, ai fini della corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali, esclusivamente le denunce mensili di cui all’articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. I relativi oneri in termini di minori entrate contributive sono valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.
132. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 131 costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, al miglioramento dei saldi di bilancio.
133. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Tanto premesso, con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti.
1. Finalità dell’intervento
Le disposizioni in esame sono finalizzate al superamento delle criticità per i periodi contributivi precedenti all’anno 2005 riguardanti le posizioni assicurative dei dipendenti pubblici iscritti alla Gestione pubblica e delle incertezze relative al corretto assolvimento degli obblighi contributivi da parte delle Amministrazioni pubbliche, in considerazione del fatto che l’INPDAP ha utilizzato le denunce mensili come strumento ordinario per la comunicazione dei dati contributivi e assicurativi da parte dei datori di lavoro a decorrere dal mese di gennaio 2005[1].
In precedenza, infatti, si erano succedute diverse modalità di trasmissione dei predetti dati, la cui incompletezza ha determinato una non esaustiva alimentazione della banca dati delle posizioni assicurative. Tali incompletezze sono ascrivibili a diversi fattori che hanno caratterizzato il periodo di avvio del soppresso Istituto previdenziale, succeduto alle Casse pensionistiche amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del Tesoro, all’ENPAS, all’INADEL e all’ENPDEP[2].
Tra tali diversi fattori possono essere prioritariamente evidenziati: l’assenza, fino al 1995, di obblighi dichiarativi in capo ai datori di lavoro del comparto statale[3], la mancanza di una banca dati unitaria delle posizioni assicurative e la successione di diverse modalità di comunicazione dei dati rilevanti ai fini delle verifiche contributive e della liquidazione delle prestazioni.
Le citate criticità nei processi propedeutici al consolidamento della posizione assicurativa, unitamente all’esigenza di garantire la tempestiva erogazione delle prestazioni pensionistiche e previdenziali, hanno portato all’adozione di criteri di alimentazione e di certificazione delle posizioni assicurative finalizzati, in primo luogo, alla liquidazione delle prestazioni stesse.
Da alcuni anni, a seguito dell’avvio delle verifiche di congruità degli imponibili inseriti nelle posizioni assicurative individuali con l’importo dei contributi versati come risultante dalle banche dati a disposizione, l’Istituto provvede all’invio ai datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica di note di debito per la regolarizzazione contributiva, se le retribuzioni imponibili inserite manualmente nella procedura “Nuova PassWeb” non trovano la necessaria copertura nei contributi versati.
Attraverso tali note di debito viene richiesto ai datori di lavoro di procedere al versamento dei contributi non pagati o di dare prova dell’avvenuto pagamento.
Tuttavia, i versamenti che l’Istituto chiede di documentare si riferiscono spesso a periodi molto remoti, con grandi difficoltà per i datori di lavoro di reperire la documentazione giustificativa.
In tale contesto si inserisce l’intervento del legislatore che all’articolo 1, commi da 131 a 133, della legge di Bilancio 2024 ha previsto che l’aggiornamento (o la semplice alimentazione) delle posizioni assicurative con le denunce mensili permette di considerare assolti tali obblighi contributivi.
2. Ambito di applicazione: periodi e soggetti interessati
Le disposizioni in esame riguardano esclusivamente i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004.
Pertanto, solamente le denunce mensili riguardanti i periodi di paga anteriori all’anno 2005 producono gli effetti di cui all’articolo 1, comma 131, con il limite di cui al successivo comma 133, che fa “salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge”, ossia il 1° gennaio 2024.
Conseguentemente, non possono essere trasmesse denunce mensili sulle quali sia già intervenuta una sentenza passata in giudicato, ai sensi dell’articolo 2909 del codice civile, che non producono effetti ai fini dell’applicazione del citato comma 131.
Sono destinatarie delle disposizioni di cui dell’articolo 1, comma 131, della legge di Bilancio 2024 le pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente ai dipendenti con obbligo contributivo alle Gestioni ex INPDAP costituite presso l’INPS ai sensi dell’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come di seguito individuate:
1. le Amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative. Sono da comprendere nell’ambito degli istituti e scuole di ogni ordine e grado le Accademie e i Conservatori statali;
2. le aziende e le Amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo;
3. le Regioni, le Province, i Comuni, le Unioni dei Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni;
4. le istituzioni universitarie;
5. gli Istituti autonomi case popolari;
6. le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
7. gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, tra i quali rientrano tutti gli enti indicati nella legge 20 marzo 1975, n. 70, gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, i consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione anche se non compresi nella legge n. 70/1975;
8. le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
9. l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN);
10. le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
11. le aziende sanitarie locali, le aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni con legge regionale nell’ambito dei compiti di organizzazione del Servizio sanitario nazionale attribuiti alle medesime;
12. gli istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB), le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) istituite dalle Regioni a seguito del processo - avviato dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, e dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 - che ha condotto alla trasformazione delle ex IPAB in ASP o in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro;
13. la Banca d’Italia, la CONSOB e, in linea generale, le Autorità indipendenti, che sono qualificate Amministrazioni pubbliche in conformità al parere n. 260/1999 del Consiglio di Stato;
14. le Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria (cfr. Cassazione, SS.UU., n. 1733 del 5 marzo 1996 e n. 5054 dell’11 marzo 2004, Consiglio di Stato n. 841 del 16 febbraio 2010).
Sono, invece, esclusi dall’applicazione dell’articolo 1, comma 131, della legge di Bilancio 2024 i datori di lavoro aventi natura giuridica privata iscritti alla Gestione pubblica, in quanto non ricompresi tra “le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
Pertanto, non sono destinatari della normativa in argomento in quanto datori di lavoro privati:
a. gli enti pubblici economici;
b. gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
c. gli enti che, per effetto dei processi di privatizzazione, si sono trasformati in società di persone o società di capitali ancorché a capitale interamente pubblico;
d. gli ex IPAB trasformati in associazioni o fondazioni di diritto privato;
e. le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
f. i consorzi di bonifica;
g. gli enti morali;
h. gli enti ecclesiastici.
3. Assolvimento degli obblighi contributivi e corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali
La realizzazione delle finalità individuate dal citato comma 131 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024, ossia “ritenere assolti gli obblighi contributivi” e la“corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali”, viene perseguita, in via esclusiva, con la trasmissione delle denunce mensili, che è, dunque, diretta all’assolvimento degli obblighi contributivi e alla comunicazione all’INPS dei dati necessari all’alimentazione e all’aggiornamento delle posizioni assicurative individuali.
Per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, infatti, le Amministrazioni pubbliche che implementino le posizioni assicurative dei propri dipendenti attraverso l’invio di flussi telematici di denuncia UniemensListaPosPA sono assolte dall’onere di attestare il versamento della contribuzione afferente ai dati trasmessi.
Al riguardo, si precisa che la disposizione in argomento non impone ai datori di lavoro una trasmissione generalizzata dei dati già trasmessi con le modalità tempo per tempo previste (Elenchi generali, “Circolare 38”, “Circolare 39” per i soli dati rilevanti per la CTPS, “Conguagli”, modelli 770) e regolarmente presenti nelle banche dati delle posizioni assicurative.
Il ricorso alla trasmissione delle denunce mensili per gli effetti previsti dall’articolo 1, comma 131, della legge di Bilancio 2024 è previsto solamente nei seguenti casi di posizioni assicurative:
- non valorizzate, in quanto non alimentate dalla tipologia di denuncia mensile al tempo esistente o, successivamente, da flussi a variazione UniemensListaPosPA;
- valorizzate mediante l’inserimento manuale dei dati (solitamente nell’ambito della validazione del conto/certificazione delle posizioni assicurative in prossimità della liquidazione di una prestazione), ma non dai flussi di denuncia esistenti nel periodo di riferimento o, successivamente, da flussi a variazione UniemensListaPosPA.
A tale riguardo, si evidenzia che le disposizioni vigenti per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004 (periodi “ante 2005”) prevedevano che le dichiarazioni inviate dai datori di lavoro iscritti all’INPDAP e agli enti in esso confluiti avessero carattere annuale.
Di conseguenza, per garantire la corretta alimentazione delle posizioni assicurative, le denunce mensili di cui al citato articolo 1, comma 131, della legge di Bilancio 2024 devono essere trasmesse tramite denunce mensili a variazione che garantiscano la regolare copertura assicurativa per l’intero anno.
Pertanto, per i lavoratori in servizio per l’intero anno, i periodi in questione devono essere denunciati attraverso la compilazione di uno o più elementi V1, Causale 5, relativi all’intero anno considerato. Qualora, invece, nel corso dell’anno siano presenti periodi di servizio “utili” ai fini pensionistici e previdenziali e periodi “non utili” (ad esempio, in caso di assunzione o cessazione in corso d’anno), la denuncia mensile deve essere effettuata tramite una combinazione di più elementi a completa copertura del periodo annuale di riferimento (ad esempio, elementi V1, Causale 5, per i periodi “utili” ed elementi V1, Causale 6, per i periodi “non utili”).
Resta fermo che laddove le Amministrazioni pubbliche intendano procedere, ai fini della sistemazione delle medesime posizioni assicurative, mediante l’applicativo “Nuova PAssWeb”, modalità non prevista dal citato comma 131, l’Istituto, in esito a tale utilizzo, svolge le attività di verifica del versamento dei contributi dovuti e attiva le eventuali richieste di regolarizzazione contributiva, al pari di quanto attua per i periodi successivi al 31 dicembre 2004[4].
3.1 Inibizione della funzionalità di "Nuova PAssWeb" a disposizione delle Amministrazioni pubbliche per l'aggiornamento e la sistemazione delle posizioni assicurative: evoluzioni operative e procedurali
Da quanto sopra illustrato è evidente la volontàdel legislatore di favorire l’utilizzo esclusivo delle denunce mensili come modalità ordinaria di alimentazione delle posizioni assicurative della Gestione pubblica anche per l’aggiornamento e la sistemazione delle posizioni assicurative per periodi risalenti nel tempo.
In tale prospettiva, l’Istituto ha programmato la progressiva inibizione della funzionalità, presente nell’applicativo “Nuova PAssWeb”, che attualmente consente agli operatori delegati dai datori di lavoro l’aggiornamento e la sistemazione delle posizioni assicurative dei lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, per periodi nei quali gli stessi risultano dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui al decreto legislativo n. 165/2001.
Pertanto, al fine di agevolare i datori di lavoro nelle attività di compilazione e invio delle denunce mensili per i periodi interessati dall’articolo 1, comma 131, della legge di Bilancio 2024 e, più in generale, per fornire un nuovo strumento, di semplice utilizzo, per la compilazione delle denunce mensili, l’Istituto ha previsto il rilascio di un nuovo applicativo, con un’interfaccia simile a quella di “Nuova PAssWeb”, che consente, per ogni singola posizione, di generare un flusso di denuncia a variazione Uniemens/ListaPosPA, parzialmente precompilato con i dati presenti nella posizione assicurativa del lavoratore interessato.
Per le attività di aggiornamento e di sistemazione della posizione assicurativa, tale applicativo si affianca alla compilazione ordinaria delle denunce UniemensListaPosPA, in sostituzione dell’intervento diretto nell’applicativo “Nuova PAssWeb”.
L’utilizzo della funzionalità di “Nuova Passweb” che consente agli operatori delegati dai datori di lavoro di intervenire direttamente sulle posizioni assicurative senza trasmettere le corrispondenti denunce mensili sarà inibito a decorrere dal 1° ottobre 2025.
In fase di prima applicazione, restano escluse dall’intervento citato le posizioni assicurative dei lavoratori iscritti alla CTPS, alla CPUG e all’ENPAS, che potranno essere ancora modificate tramite “Nuova PAssWeb” per i periodi fino al 31 dicembre 2013 (30 settembre 2012 per le posizioni assicurative dei lavoratori iscritti alla CPUG e per quelle dei lavoratori iscritti alla CTPS dipendenti di Amministrazioni ed Enti non serviti da SPT-NoiPA).
4. Effetti sulle prestazioni già liquidate
Si evidenzia, inoltre, che gli imponibili riportati nelle denunce mensili inviate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 131, della legge di Bilancio 2024, superati i controlli di congruità descritti al successivo paragrafo 5, implementeranno le posizioni assicurative, sostituendo eventuali altri imponibili presenti sul conto assicurativo, anche se precedentemente certificati in “Nuova PAssWeb” dalle pubbliche Amministrazioni datoriali. Pertanto, le denunce mensili devono contenere tutti i dati necessari alla corretta alimentazione delle posizioni assicurative.
4.1 Pensioni
Qualora gli imponibili già presenti nella posizione assicurativa siano di importo diverso rispetto a quelli delle denunce mensili successivamente inviate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 131, della legge di Bilancio 2024 e siano stati utilizzati per la liquidazione delle pensioni, la trasmissione all’INPS di tali variazioni va ricondotta alle fattispecie di errore od omissione rispettivamente di cui all’articolo 204, comma primo, lettere a) e b), del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nei casi di pubbliche Amministrazioni iscritte alla CTPS, e all’articolo 26, comma primo, lettere a) e b), della legge 3 maggio 1967, n. 315, nei casi di pubbliche Amministrazioni iscritte alla CPDEL, CPS, CPI, CPUG.
Al riguardo, si illustrano di seguito le possibili casistiche e le indicazioni operative alle stesse correlate.
4.1.1 Variazioni retributive da cui conseguano pensioni di importo inferiore rispetto a quelle liquidate
Qualora le denunce mensili di cui all’articolo 1, commi da 131 a 133, della legge di Bilancio 2024 contengano variazioni della posizione assicurativa da cui consegua una riduzione delle pensioni già liquidate, occorre distinguere le fattispecie a seconda che si tratti di:
a) pensioni provvisorie o pensioni definitive per le quali non sia spirato il termine decadenziale di tre anni di cui al D.P.R. n. 1092/1973 o della legge n. 315/1967, il cui dies a quo coincide con la data di comunicazione all’interessato del provvedimento di pensione;
b) pensioni definitive per le quali sia spirato il termine decadenziale di tre anni, sempre a fare data dalla comunicazione all’interessato del provvedimento di pensione.
Nel caso di cui alla lettera a) l’INPS procede alla ricostituzione delle pensioni e al recupero degli indebiti derivanti nei confronti delle pubbliche Amministrazioni datoriali ai sensi dell’articolo 13, punto 2, del “Regolamento recante i criteri, i termini e le modalità di gestione del recupero dei crediti INPS derivanti da indebiti pensionistici e da trattamenti di fine servizio/fine rapporto nelle fasi antecedenti l’iscrizione a ruolo”, di cui alla determinazione presidenziale n. 123 del 26 luglio 2017, emanata in attuazione dell’articolo 1, comma 6-ter, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
Tale norma, richiamata anche al paragrafo 17 della circolare n. 47 del 16 marzo 2018, prevede, in via generale, l’esercizio dell’azione di recupero nei confronti delle pubbliche Amministrazioni in tutte le fattispecie in cui gli indebiti derivino da provvedimenti la cui responsabilità sia a esse direttamente riconducibile.
Gli indebiti devono, pertanto, essere quantificati sulla base delle maggiori somme già corrisposte ai pensionati fino alla data di acquisizione da parte dell’INPS delle denunce mensili da cui derivi il minore importo pensionistico spettante, oltre i termini ordinari procedimentali di ricostituzione delle pensioni.
Diversamente, nelle ipotesi di cui alla lettera b), l’INPS, non potendo più provvedere alla ricostituzione delle pensioni, avvia l’azione di recupero nei confronti delle pubbliche Amministrazioni datrici di lavoro, ponendo a carico delle stesse non solo i maggiori importi già erogati indebitamente, ma, ai sensi degli articoli 2043 e 2049 del codice civile, anche quelli che saranno erogati in misura superiore a quella che sarebbe spettata fino alla data di eliminazione delle pensioni medesime e dell’eventuale nucleo superstite.
In tali circostanze il recupero riguarda, quindi, la sommatoria degli importi da quantificare secondo “il calcolo storico” (maggiori importi già erogati dalla data di liquidazione della pensione alla data di acquisizione della nuova denuncia mensile) e secondo “il calcolo prospettico”, il cui sviluppo viene effettuato sulla base dei divisori di cui al decreto dei coefficienti di trasformazione del montante in rendita pensionistica aggiornati alla data dell’accertamento dell’indebito “storico”, in riferimento all’età del percettore della pensione alla data dell’accertamento e al valore dell’indebito stesso.
4.1.2 Variazioni retributive da cui conseguano pensioni di importo superiore rispetto a quelle liquidate
Analogamente a quanto precisato al precedente paragrafo, anche per le variazioni retributive da cui conseguano prestazioni pensionistiche di importo superiore rispetto a quelle già liquidate occorre verificare l’eventuale decorso del termine decadenziale di tre anni, che decorre dalla comunicazione del provvedimento di pensione all’interessato.
Nelle ipotesi in cui le trasmissioni delle denunce mensili di cui all’articolo 1, commi da 131 a 133, della legge di Bilancio 2024 si collochino all’interno del triennio decadenziale, l’INPS procede d’ufficio alla ricostituzione delle pensioni, liquidando anche gli arretrati spettanti agli interessati o ai loro aventi causa.
Diversamente, nei casi in cui sia spirato il termine decadenziale di tre anni, l’INPS non può procedere alla ricostituzione delle pensioni, né liquidare i relativi arretrati.
4.2 Prestazioni pensionistiche in vigenza
Qualora gli imponibili già presenti nella posizione assicurativa siano di importo diverso rispetto a quelli delle denunce mensili successivamente inviate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 131, della legge di Bilancio 2024 e siano stati utilizzati per il calcolo degli oneri delle prestazioni in vigenza (riscatto, ricongiunzione, computo ecc.) si deve procedere, con le consuete modalità, a ricalcolare le stesse tenendo presenti i termini decadenziali entro i quali è possibile effettuare la modifica dei provvedimenti per le fattispecie di errore o di omissione da parte del datore di lavoro.
In particolare, l’INPS procede al riesame/modifica dei provvedimenti degli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG entro il termine di tre anni dalla data di notifica del provvedimento (cfr. l’art. 26, comma primo, lett. a) e b), della legge n. 315/1967), mentre per gli iscritti alla CTPS occorre fare riferimento all’articolo 204, comma primo, lettere a) e b), del D.P.R. n. 1092/1973.
4.3 Trattamenti di fine servizio e di fine rapporto
La trasmissione da parte delle Amministrazioni pubbliche delle denunce mensili ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 131, della legge di Bilancio 2024, che modificano gli imponibili previdenziali dichiarati, ha riflessi anche sui trattamenti di fine servizio (TFS) telematici senza necessariamente avere effetti ai fini della riliquidazione della prestazione a favore dell’iscritto.
Infatti, la sola variazione dei dati retributivi TFS riferiti all’ultima retribuzione per l’iscritto alla Gestione ex ENPAS o agli ultimi 12 mesi di effettivo servizio per l’iscritto alla Gestione ex INADEL potrebbe determinare la riliquidazione della prestazione, sempre che il relativo diritto non sia prescritto (cfr. la nota operativa INPDAP n. 6 del 14 aprile 2006).
In particolare, la prescrizione va eccepita se è decorso un quinquennio tra la data di cessazione dal servizio, alla quale vanno sommati i termini di pagamento previsti dalla normativa vigente oltre i tre mesi a disposizione dell’Istituto per gli adempimenti istruttori, e la data di trasmissione dei dati giuridici ed economici da parte dell’Amministrazione pubblica, salvo la presenza di atti interruttivi prodotti dall’interessato.
Con riferimento, invece, al flusso automatizzato relativo al “TFR GDP”, ossia alla creazione di una pratica automatica successiva alla certificazione del periodo di riferimento, attivata con l’inserimento dell’“ultimo miglio TFR” (cfr. la circolare n. 185 del 14 dicembre 2021), solo la variazione dell’importo della “retribuzione valutabile” e, nei casi previsti, della “retribuzione teorica tabellare” del primo e/o dell’ultimo mese del rapporto di lavoro comunicato con l’“ultimo miglio TFR” potrebbe produrre effetti sulla pratica automatica per la conseguente riliquidazione a credito o a debito.
È l’operatore della Struttura territoriale dell’INPS, una volta verificato che non sono presenti idonei atti interruttivi e sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, a eccepire l’eventuale prescrizione.
La riliquidazione del TFS/TFR, a seguito di una variazione degli importi delle retribuzioni, può comportare una rideterminazione in ribasso degli importi delle prestazioni già liquidate, per le quali è necessario provvedere al recupero del maggiore importo erogato.
Il recupero delle prestazioni di fine servizio indebitamente erogate a titolo di TFS in favore degli iscritti alla Gestione ex ENPAS - indennità di buonuscita - deve avvenire nell’ambito dei termini previsti dall'articolo 30 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, rubricato “Revoca, modifica o rettifica d'ufficio dei provvedimenti”, che stabilisce: “I provvedimenti adottati dall'amministrazione del Fondo di previdenza nelle materie previste dal presente testo unico possono essere revocati, modificati o rettificati d'ufficio quando:
a) vi sia stato errore di fatto o si sia omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti;
b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo di riscatto o nel calcolo dell’indennità di buonuscita o dell'assegno vitalizio;
c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo la emissione del provvedimento;
d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi.
Nei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b) il provvedimento è revocato, modificato o rettificato non oltre il termine di un anno dalla data di emanazione; nei casi previsti dalle lettere c) e d) il termine è di sessanta giorni dal rinvenimento di documenti nuovi o dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsità dei documenti.
Nel caso previsto dall'art. 26, comma sesto, il provvedimento è revocato, modificato o rettificato nel termine di sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dell'amministrazione statale”.
Il citato articolo 26, comma sesto, del D.P.R. n. 1032/1973 prevede che: “Eventuali modifiche relative a provvedimenti dell'amministrazione statale, che comportino variazioni concernenti l’indennità di buonuscita già erogata, saranno comunicate alla amministrazione del Fondo di previdenza, ai fini del pagamento di supplementi dell’indennità predetta ovvero del recupero, mediante trattenute sul trattamento di quiescenza, delle somme non dovute”.
L’indebito scaturito dal ricalcolo dell’indennità di buonuscita, a seguito della variazione dei dati giuridici e retributivi comunicati dall’Amministrazione, rientra nella fattispecie di cui alla lettera c) del primo comma del citato articolo 30 e, in tale caso, l’INPS ha sessanta giorni di tempo, decorrenti dalla data in cui l’Istituto è venuto a conoscenza dei nuovi elementi che hanno generato l’indebito medesimo, per recuperare la prestazione.
Tale fattispecie non è equiparabile all’ipotesi contemplata nella lettera b) del medesimo primo comma in quanto l’indebito non si può ascrivere a un errore di calcolo da parte della Struttura territoriale dell’INPS, che liquida la prestazione sulla base dei dati retributivi forniti dall’Amministrazione e che possono successivamente essere oggetto di variazione.
In merito al recupero delle prestazioni di fine servizio indebitamente erogate a titolo di TFS per gli iscritti alla Gestione ex INADEL e a titolo di TFR dei dipendenti pubblici, in mancanza di una norma specifica, si applica la disciplina della ripetizione dell’indebito contenuta negli articoli 2033 e seguenti del codice civile entro i termini dell’ordinaria prescrizione decennale.
L’azione di recupero delle prestazioni di TFS e di TFR per le quali è stata accertata l’indebita percezione si attiva a seguito di un provvedimento di riliquidazione da parte dell’INPS e dell’invio al pensionato/debitore di una nota di debito nella quale sono indicate le ragioni di fatto e di diritto che sono alla base dell’accertamento stesso (cfr. la circolare n. 47/2018).
Nell’eventualità in cui l’iscritto non restituisca l’importo indebito in unica soluzione o ratealmente, le Strutture territoriali dell’INPS devono provvedere ad attivare le modalità di recupero previste dalla citata circolare n. 47/2018.
5. Controllo di congruità sulle denunce mensili
Per evitare l’alimentazione delle posizioni assicurative con dati palesemente errati (dovuti, ad esempio, a meri errori materiali commessi in sede di compilazione delle denunce) è stata rilasciata una funzionalità per il controllo automatizzato di congruità delle denunce mensili trasmesse dalle Amministrazioni pubbliche per i “periodi ante 2005” e sono state fornite alle Strutture territoriali dell’INPS istruzioni per lo sblocco delle denunce bloccate all’esito di tale controllo (cfr. il messaggio operativo n. 1226 del 25 marzo 2024).
L’introduzione del citato controllo per le denunce mensili riferite ai “periodi ante 2005” è necessaria a seguito del venire meno dei controlli sulla corrispondenza tra l’importo dei contributi da versare e l’importo versato, per effetto del citato articolo 1, comma 131, della legge di Bilancio 2024.
Tale controllo automatizzato di congruità comporta il blocco delle sole denunce mensili che espongono imponibili caratterizzati da rilevanti scostamenti (quantificati convenzionalmente nel 20% in eccesso o in difetto, rispetto a quelli del periodo precedente e/o successivo).
Le denunce mensili per le quali viene rilevato lo scostamento possono essere sbloccate dalle Strutture territoriali dell’INPS a seguito dell’approfondimento istruttorio da parte della competente unità organizzativa “Controllo di Congruità della contribuzione e gestione delle evidenze”, in collaborazione con l’unità organizzativa “Gestione del conto assicurativo individuale”, che può riguardare anche la richiesta al datore di lavoro di chiarimenti o di produzione della documentazione giustificativa del dato dichiarato (ad esempio, buste paga o certificazioni fiscali)[5].
6. Articolo 1, comma 131, della legge di Bilancio 2024 e prescrizione dei contributi
Non costituisce un limite all’applicazione della disposizione l’istituto della prescrizione.
La prescrizione opera, infatti, nei confronti del diritto dell’Istituto al pagamento della contribuzione.
Per i periodi in argomento (periodi “ante 2005”), l’obbligo contributivo da parte delle pubbliche Amministrazioni risulta comunque assolto, ex lege, mediante la trasmissione delle denunce mensili (primo periodo dell’articolo 1, comma 131, della legge di Bilancio 2024).
L’attività di sistemazione del conto assicurativo effettuata tramite le denunce mensili (trasmissione delle denunce mensili “ai fini della corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali”) non risulta, quindi, interessata dall’istituto della prescrizione dei contributi.
Di conseguenza, l’applicazione del comma 131 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024 non interferisce con le disposizioni in materia di inapplicabilità della prescrizione per le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione pubblica, prevista dal comma 10-bis dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, introdotto dall’articolo 19 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino al 31 dicembre 2019 per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014 e successivamente prorogate[6].
Il Direttore generale vicario
Antonio Pone
[1] Cfr. l’articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
[3] Le istruzioni per l'acquisizione dei dati previdenziali e contributivi dei dipendenti statali sono state fornite con la circolare INPDAP n. 39 del 24 luglio 2000.
[6] Cfr. l’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, rubricato “Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”; l’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, rubricato “Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”; l’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, rubricato “Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni”; l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, rubricato “Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni”.