Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
INDICE
Premessa
Parte prima
1. Esonero dal pagamento della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese in CIGS che operano nelle aree di crisi industriale complessa
2. Misure urgenti a sostegno degli occupati in gruppi di imprese
2.1 Aspetti contributivi
2.2 Istruzioni procedurali
2.3 Modalità e termini di trasmissione dei flussi “Uniemens-Cig” (UNI41)
2.4 Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale
3. Misure di sostegno ai lavoratori in caso di cessione di azienda e di cessazione dell’attività produttiva
3.1 Istruzioni procedurali
3.2 Modalità e termini di trasmissione dei flussi “Uniemens-Cig” (UNI41)
4. Imprese sequestrate o confiscate. Modifiche all’articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n. 213
5. Misure urgenti in favore della filiera produttiva della moda
5.1 Proroga dei trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori delle imprese del settore moda
5.2 Destinatari della prestazione
5.2.1 Settori di attività. Codici ATECO
5.2.2 Codici ATECO 2025 corrispondenti ai codici ATECO 2007 riportati nella tabella allegata alla circolare n. 99/2024
5.2.3 Codici ATECO 2025 corrispondenti ai codici ATECO 2007 contenuti nella Tabella A del decreto-legge 28 ottobre 2024, n.160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199
5.3 Modalità di accesso alla prestazione
5.4 Modalità di pagamento della prestazione e istruzioni operative
5.5 Istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens. Esposizione dell’evento e del conguaglio
6. Istruzioni contabili
Parte seconda. Tutele per le emergenze climatiche
1. Disposizioni in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) per i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e dell’escavazione
1.2 Aspetti contributivi
1.3 Modalità operative
1.4 Modalità di esposizione del conguaglio
1.5 Modalità di esposizione dei dati per il pagamento diretto
2. Disposizioni in materia di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)
2.1 Modalità di presentazione della domanda
2.2 Autorizzazioni e modalità di pagamento
2.3 Modalità di esposizione nel flusso Uniemens/Posagri della parte di giornata lavorata
2.4 Modalità di esposizione dei dati per il pagamento diretto
3. Risorse finanziarie
4. Istruzioni contabili
Premessa
Il decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2025, introduce misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi.
Il citato decreto-legge n. 92/2025 è entrato in vigore il 27 giugno 2025 e si compone di 12 articoli che introducono misure urgenti per la gestione delle crisi industriali, finanziamenti per assicurare la continuità produttiva degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, nuove disposizioni sulla cessione dei contratti nei trasferimenti aziendali, nonché interventi in materia di ammortizzatori sociali e sostegno al reddito.
Con particolare riguardo alle misure relative agli interventi in materia di ammortizzatori sociali e sostegno al reddito, il decreto prevede:
- l’esonero dal pagamento del contributo addizionale per l’integrazione salariale straordinaria (CIGS) per i datori di lavoro che operano nelle aree di crisi industriale complessa (cfr. l’art. 6);
- l’estensione della CIGS fino al 31 dicembre 2027 per i gruppi di imprese di grandi dimensioni con almeno mille dipendenti sul territorio nazionale (cfr. l’art. 7);
- un ulteriore periodo di CIGS per le imprese per le quali, all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività, sussistano concrete e attuali prospettive di rapida cessione dell’azienda, nonché le condizioni di decadenza per i lavoratori sospesi (cfr. l’art. 8);
- l’aumento del limite di spesa per la CIGS ai lavoratori delle imprese sequestrate o confiscate (cfr. l’art. 9);
- la proroga dell’integrazione salariale in deroga per i lavoratori delle microimprese della filiera produttiva della moda (settori TAC, pelletteria, conciario e accessori moda), per un periodo massimo di dodici settimane, a decorrere dal 1° febbraio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, nel limite di spesa previsto per l’anno 2025, con la possibilità di pagamento diretto da parte dell’INPS anche in assenza di difficoltà finanziarie del datore di lavoro (cfr. l’art. 10).
Successivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2025 è stata pubblicata la legge 1 agosto 2025, n. 113, di conversione, con modificazioni, del predetto decreto-legge.
Tale legge, entrata in vigore il 6 agosto 2025, giorno successivo a quello della sua pubblicazione, introdotto ulteriori disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, relativamente ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore (cfr. l’art. 10-bis del decreto-legge n. 92/2025).
Tanto premesso, con la presente circolare si illustra il quadro complessivo delle disposizioni sopra menzionate unitamente alle relative istruzioni di natura operativa e contabile.
Parte prima
1. Esonero dal pagamento della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese in CIGS che operano nelle aree di crisi industriale complessa
L’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 92/2025 prevede che i datori di lavoro che richiedono e ottengono per l'anno 2025 l'autorizzazione all'utilizzo dell'integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, spettante alle imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015, per tutto il periodo di fruizione del trattamento.
Tenuto conto che gli oneri derivanti dall’attuazione della misura in argomento, valutati in 6,5 milioni di euro, fanno espresso riferimento all’anno 2025, l’esonero è riconosciuto per i periodi decorrenti dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025.
Il successivo comma 2 dell’articolo 6 in argomento stabilisce che l'esonero non spetta o si interrompe, qualora sia in corso di fruizione, qualora il datore di lavoro attivi, durante il periodo di utilizzo della CIGS, una procedura di licenziamento collettivo ai sensi e per gli effetti della legge 23 luglio 1991, n. 223.
2. Misure urgenti a sostegno degli occupati in gruppi di imprese
L’articolo 7 del decreto-legge n. 92/2025, in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148/2025, riconosce un ulteriore periodo di CIGS, in continuità con i precedenti trattamenti già autorizzati e fino al 31 dicembre 2027, alle imprese appartenenti a gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti complessivamente non inferiore a mille unità impiegati sul territorio italiano, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 92/2025 abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché con il Ministero delle Imprese e del made in Italy e con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberi e all'attivazione di percorsi di reindustrializzazione.
Per i lavoratori interessati da tali trattamenti di CIGS, in deroga all’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 148/2015, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro per ciascun lavoratore può essere prevista fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l’ammortizzatore sociale in deroga è stipulato (cfr. l’art. 7, comma 1).
I trattamenti in argomento sono riconosciuti nel limite dispesa di 30,7 milioni di euro per l'anno 2025, di 31,3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 32 milioni di euro per l'anno 2027.
2.1 Aspetti contributivi
I datori di lavoro autorizzati al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 7 del decreto-legge n. 92/2025 sono tenuti - a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione del trattamento - al versamento del contributo addizionale secondo la disciplina dettata dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015, il quale prevede che la misura dell’aliquota varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile.
Tale contribuzione deve essere calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. “retribuzione persa”, quale base di calcolo dell’importo dell’integrazione salariale e, al contempo, della misura del contributo addizionale).
Al riguardo, si rinvia alle indicazioni fornite con le circolari n. 9 del 19 gennaio 2017 e n. 76 del 30 giugno 2022.
2.2 Istruzioni procedurali
In “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento “333”, è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento:
163 - CIGS Gruppi imprese grandi dimensioni non inferiore 1000 dipendenti (art. 7 dl 92/2025).
La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative al nuovo codice evento “163”, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.
2.3 Modalità e termini di trasmissione dei flussi “Uniemens-Cig” (UNI41)
Nel caso in cui il decreto ministeriale di concessione del trattamento di CIGS preveda il pagamento diretto ai lavoratori della prestazione da parte dell’Istituto, i datori di lavoro devono inviare i flussi “Uniemens-Cig” (UNI41) con le consuete modalità, così come illustrate con la circolare n. 62 del 14 aprile 2021 e con i successivi messaggi n. 2519 del 21 giugno 2022, n. 2743 dell’8 luglio 2022 e n. 2902 del 20 luglio 2022.
Si rammenta che, in forza di quanto disposto dal comma 5-bis dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 148/2015, in caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
2.4 Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale
In merito alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, relativi agli interventi di CIGS autorizzati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 92/2025 i datori di lavoro devono operare come segue.
Successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento
Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale i datori di lavoro devono utilizzare il codice causale “E616”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria Art. Art 7 del D.L 26 giugno 2025, n. 92”, presente nell’elemento
I datori di lavoro sono tenuti a effettuare il conguaglio delle prestazioni anticipate ai propri dipendenti, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo (cfr. l’art. 7 del decreto legislativo n. 148/2015). Si ricorda che il suddetto termine di decadenza si applica anche qualora il flusso Uniemens generi un saldo a credito del datore di lavoro.
In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro può richiedere il rimborso tramite il flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività aziendale e, comunque, entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.
3. Misure di sostegno ai lavoratori in caso di cessione di azienda e di cessazione dell’attività produttiva
L’articolo 8 del decreto-legge n. 92/2025 ha modificato l’articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, aggiungendo i seguenti tre commi:
a) il comma 1-ter, ai sensi del quale, per l'anno 2025, entro il limite di spesa di 20 milioni di euro, può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle Imprese e del made in Italy, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività, sussistano concrete e attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale.
Gli interventi possono essere autorizzati nel limite di spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025.
Gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che sia stato raggiunto, anche in via prospettica, il predetto limite di spesa non possono essere stipulati ulteriori accordi;
b) il comma 1-quater, ai sensi del quale, nelle ipotesi di crisi aziendali caratterizzate dalla cessazione dell’attività produttiva, laddove l'impresa sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui ai commi 1 e 1-ter del medesimo articolo 44, il lavoratore sospeso in CIGS decade dal trattamento nei seguenti due casi:
1) rifiuti di essere avviato a un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente;
2) non accetti l'offerta di un lavoro che preveda l’inquadramento in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
c) il comma 1-quinquies, ai sensi del quale le predette disposizioni in tema di decadenza dal trattamento si applicano quando le attività lavorative o di formazione o di riqualificazione si svolgano in un luogo che non disti più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o che sia comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
Il medesimo comma prevede, inoltre, che l'impresa ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui ai citati commi 1 e 1-ter deve comunicare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali l'elenco dei lavoratori che sono interessati dalle sospensioni, ai fini del loro inserimento nella piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
Le modalità operative per dare attuazione alle disposizioni di cui al citato comma 1-quinquies vengono definite con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 92/2025.
3.1 Istruzioni procedurali
In “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento “333”, è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento:
164 - Cigs per cessazione con prospettive di cessione (comma 1 ter art. 44 dl n 109/2018).
La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative al nuovo codice evento “164”, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.
3.2 Modalità e termini di trasmissione dei flussi “Uniemens-Cig” (UNI41)
Tenuto conto che le disposizioni introdotte dall’articolo 8 del decreto-legge n. 92/2025 rientrano nel quadro complessivo delle misure afferenti alla CIGS per cessazione dell’attività produttiva, alle medesime si applicano le istruzioni fornite con la circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 15 del 4 ottobre 2018 e con il messaggio n. 4265 del 15 novembre 2018. Pertanto, la modalità di erogazione della prestazione è esclusivamente a pagamento diretto.
Conseguentemente i datori di lavoro, dopo essere stati autorizzati, devono inviare i flussi “Uniemens-Cig” (UNI41) con le consuete modalità e nel rispetto di quanto disposto dal comma 5-bis dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 148/2015 (cfr. il paragrafo 2.3 della presente circolare).
4. Imprese sequestrate o confiscate. Modifiche all’articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n. 213
L’articolo 9 del decreto-legge n. 92/2025 prevede un incremento del limite di spesa per i trattamenti di CIGS destinati ai lavoratori delle aziende sequestrate o confiscate.
In particolare, tale articolo, modificando l’articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, prevede i seguenti nuovi limiti di spesa:
- 700.000 euro per l’anno 2024 (invariato rispetto alla previgente normativa);
- 8,7 milioni di euro per l’anno 2025;
- 8,7 milioni di euro per l’anno 2026.
Tali risorse sono destinate al riconoscimento dei trattamenti di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata e sottoposte ad amministrazione giudiziaria, per le quali sia stato approvato il programma di prosecuzione o ripresa dell’attività ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Restano confermate tutte le indicazioni in merito alle modalità di gestione ed erogazione del trattamento in argomento, fornite con la circolare n. 10 del 6 maggio 2019 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con la relativa Nota integrativa n. 8342 del 14 maggio 2019 nonchécon il messaggio dell’Istituto n. 2679 del 12 luglio 2019.
5. Misure urgenti in favore della filiera produttiva della moda
5.1 Proroga dei trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori delle imprese del settore moda
L’articolo 2 del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, ha previsto in favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori del tessile, dell’abbigliamento e del calzaturiero, della pelletteria, nel settore conciario nonché nelle attività di montatura e saldatura di accessori della moda, un trattamento di cassa integrazione ordinaria, per un periodo massimo di dodici settimane, da fruire entro il 31 gennaio 2025, in deroga agli articoli 4 e 12 del decreto legislativo n. 148/2015, nonché alle disposizioni che disciplinano la durata dell’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’artigianato (FSBA).
L’articolo 10 del decreto-legge n. 92/2025, inserendo il comma 1-bis al citato articolo 2, ha prorogato la predetta misura per un ulteriore periodo massimo di dodici settimane, a decorrere dal 1° febbraio 2025 e fino al 31 dicembre 2025.
Anche tale proroga è concessa in deroga ai limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale previsti dagli articoli 4 e 12 del decreto legislativo n. 148/2015, nonché dalle disposizioni che disciplinano la durata delle prestazioni erogate dal FSBA.
5.2 Destinatari della prestazione
Per quel che concerne i requisiti di accesso a tale ulteriore periodo massimo di dodici settimane e alle modalità di presentazione delle relative domande, si rinvia alle istruzioni fornite con le circolari n. 99 del 26 novembre 2024 e n. 39 del 7 febbraio 2025, nonché, per la gestione dell’istruttoria da parte degli operatori di Sede, alle indicazioni operative di cui al messaggio n. 4104 del 4 dicembre 2024.
Possono richiedere la proroga della misura in argomento i datori di lavoro (Industria e Artigianato) operanti nei settori tessile, della pelletteria, dell’abbigliamento e calzaturiero, nel settore conciario nonché, limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda, nelle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella A annessa al decreto-legge n. 160/2024 e dal codice ATECO 25.62.00.
Come specificato nel successivo paragrafo 5.2.1, in considerazione dell’entrata in vigore della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, si è reso necessario individuare i codici ATECO 2025 dei datori di lavoro destinatari della misura prevista dall’articolo 10 del decreto-legge n. 92/2025.
Ai fini dell’accesso al trattamento in argomento, i datori di lavoro devono essere in possesso dei requisiti, illustrati al paragrafo 1 della citata circolare n. 99/2024, come di seguito riepilogati:
a) siano classificati dall’Istituto, ai sensi dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nei settori Industria o Artigianato;
b) abbiano una forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti, rilevata nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla misura di sostegno al reddito;
c) abbiano già raggiunto, alla data di trasmissione dell’istanza, i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale previsti dagli articoli 4 e 12 del decreto legislativo n. 148/2015 (datori di lavoro del settore industriale) o quelli previsti dal Regolamento del FSBA di cui all’articolo 27 del medesimo decreto legislativo per l’accesso all’Assegno di integrazione salariale.
5.2.1 Settori di attività. Codici ATECO
Dal 1° aprile 2025 è stata adottata la nuova codifica delle attività economiche ATECO 2025, entrata in vigore il 1° gennaio 2025, che ha sostituito la precedente codifica ATECO 2007 (cfr. la circolare n. 71 del 31 marzo 2025).
La nuova codifica ATECO 2025 ha rivisitato completamente la precedente classificazione delle attività economiche.
Pertanto, nell’Allegato n. 1 alla presente circolare, sono riportati i codici ATECO 2025 che individuano la platea delle imprese che possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024 e successive modificazioni.
Laddove sussista una corrispondenza univoca tra i codici ATECO 2007 già ammessi al beneficio e i nuovi codici ATECO 2025, nella tabella di cui all’Allegato n. 1 viene indicato solo il codice ATECO 2025 che dà diritto alla prestazione.
Invece, nel caso in cui non sussista una corrispondenza univoca tra codice ATECO 2025 e codici ATECO 2007 – in quanto in un unico codice ATECO 2025 sono confluiti più codici ATECO 2007, alcuni dei quali ammessi, altri esclusi al trattamento salariale in argomento – nella tabella di cui all’Allegato n. 1, accanto al codice ATECO 2025 viene indicato anche il codice ATECO 2007 già ammesso e richiesto ai fini del riconoscimento della misura, con le seguenti precisazioni:
- le matricole iscritte prima del 1° aprile 2025, ai fini del riconoscimento della misura, oltre al codice ATECO 2025 in elenco, devono possedere, alla data del 31 marzo 2025, anche lo specifico codice ATECO 2007 indicato accanto al codice ATECO 2025. A tale fine, i datori di lavoro devono produrre apposita dichiarazione di responsabilità, secondo le indicazioni fornite nei successivi paragrafi 5.2.2 e 5.2.3;
- le matricole iscritte dal 1° aprile 2025, oltre a essere in possesso dello specifico codice ATECO 2025 in elenco, devono svolgere in concreto l’attività economica corrispondente a quella descritta dal codice ATECO 2007 che risulta associato al nuovo codice ATECO 2025. A tale fine, è necessario che i datori di lavoro interessati producano apposita dichiarazione di responsabilità, secondo le indicazioni fornite nei citati paragrafi 5.2.2. e 5.2.3 della presente circolare.
5.2.2 Codici ATECO 2025 corrispondenti ai codici ATECO 2007 riportati nella tabella allegata alla circolare n. 99/2024
Preliminarmente, si riportano nella seguente tabella i codici ATECO 2025 esposti nell’Allegato n. 1 alla presente circolare, corrispondenti ai codici ATECO 2007 contenuti nell’Allegato n. 1 della circolare n. 99/2024:
ATECO 2025 |
|
| ATECO 2007 |
13.10.00 |
|
| 13.10.00 |
13.20.00 |
|
| 13.20.00 |
13.30.00 |
|
| 13.30.00 |
13.91.00 |
|
| 13.91.00 |
13.92.10 |
|
| 13.92.10 |
13.92.20 |
|
| 13.92.20 |
13.93.00 |
|
| 13.93.00 |
13.94.00 |
|
| 13.94.00 |
13.95.00 |
|
| 13.95.00 |
13.96.00 |
|
| 13.96.10 |
13.96.00 |
|
| 13.96.20 |
13.99.10 |
|
| 13.99.10 |
13.99.10 |
|
| 13.99.20 |
13.99.90 |
|
| 13.99.90 |
14.24.00 |
|
| 14.11.00 |
14.23.00 |
|
| 14.12.00 |
14.21.10 |
|
| 14.13.10 |
14.21.20 |
|
| 14.13.20 |
14.22.00 |
|
| 14.14.00 |
14.10.20 |
|
| 14.19.10 |
14.29.00 |
|
| 14.19.21 |
14.29.00 |
|
| 14.19.29 |
14.24.00 |
|
| 14.20.00 |
14.10.10 |
|
| 14.31.00 |
14.10.20 |
|
| 14.39.00 |
15.11.00 |
|
| 15.11.00 |
15.12.00 |
|
| 15.12.09 |
15.20.10 |
|
| 15.20.10 |
15.20.20 |
|
| 15.20.20 |
I datori di lavoro in possesso dei suddetti codici Ateco 2025 non devono produrre alcuna dichiarazione di responsabilità, tranne nei seguenti casi, contrassegnati dalle lettere a) e b).
a) Codice ATECO 2025 15.12.00
In sede di conversione ATECO 2025/ATECO 2007, nel codice ATECO 2025 15.12.00 sono confluiti i 2 codici ATECO 2007 15.12.09 e 15.12.01, entrambi rientranti nella platea in argomento, ma con la differenza che il codice ATECO2007 15.12.09 era stato individuato nella circolare n. 99/2024 a seguito della stesura originaria del decreto-legge n. 160/2024, prima della sua conversione in legge ad opera della legge n. 199/2024; invece, il codice ATECO 2007 15.12.01 è stato individuato in sede di conversione in legge ed è presente nella Tabella A allegata al citato decreto-legge.
Ne consegue che, in presenza del codice ATECO 2025 15.12.00, i datori di lavoro già in possesso di una matricola iscritta prima del 1° aprile 2025 devono presentare:
- nel caso in cui l’ATECO 2007 fosse il 15.12.09, una dichiarazione di responsabilità che attesti tale circostanza;
- nel caso in cui l’ATECO 2007 fosse il 15.12.01, una dichiarazione di responsabilità che attesti sia tale circostanza sia lo svolgimento dell’attività, in modo esclusivo o prevalente, nell’ambito delle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda.
Analogamente, i datori di lavoro in possesso di una matricola iscritta dal 1° aprile 2025, a seconda dei casi, devono presentare:
- una dichiarazione di responsabilità, nella quale attestino che l’attività prevalentemente svolta rientri tra quelle descritte nel codice Ateco 2007 15.12.09, che di seguito si espongono:
Ateco2007 15.12.09
- “Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
- fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, di pelle, cuoio artificiale o ricostituito e di qualsiasi
- altro materiale, ad esempio fogli di plastica, materie tessili, fibre vulcanizzate o cartone, sempreché la tecnologia sia uguale a quella utilizzata per il cuoio
- fabbricazione di finimenti e selleria
- fabbricazione di cinturini non metallici per orologi (ad esempio: tessuto, cuoio, plastica)
- fabbricazione di vari articoli in cuoio o in cuoio ricostituito: cinghie di trasmissione, guarnizioni eccetera
- fabbricazione di lacci di cuoio per scarpe”
- una dichiarazione di responsabilità, nella quale attestino non solo che l’attività prevalentemente svolta rientra tra quelle descritte nel codice ATECO 2007 15.12.01, ovvero “Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione”, ma anche che l’attività viene svolta, in modo esclusivo o prevalente, nell’ambito delle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda.
b) Codice ATECO 2025 15.20.10
In sede di conversione ATECO 2025/ATECO 2007, nel codice ATECO 2025 15.20.10 è confluito, oltre al codice ATECO 2007 15.20.10, un ulteriore codice Ateco 2007 non rientrante nella platea in argomento.
Pertanto, i datori di lavoro in possesso di una matricola iscritta prima del 1° aprile 2025 devono dichiarare che l’Ateco 2007 presente a quella data era l’ATECO 2007 15.20.10.
Analogamente, i datori di lavoro in possesso di una matricola iscritta dal 1° aprile 2025 devono dichiarare di svolgere, in via prevalente, l’attività rientrante tra quelle di cui all’ATECO 2007 15.20.10, come indicate nell’Allegato n. 1 della presente circolare.
5.2.3 Codici ATECO 2025 corrispondenti ai codici ATECO 2007 contenuti nella Tabella A del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n.199
Nell’Allegato n. 1 alla presente circolare sono stati elencati anche i codici ATECO 2025 corrispondenti ai codici ATECO 2007 contenuti nella Tabella A del decreto-legge n. 160/2024, nonché il codice ATECO 2025 25.53.00, corrispondente all’ATECO 2007 25.62.00, citato espressamente dalla stessa norma (cfr. la circolare n. 39/2025).
Si riportano, di seguito, i codici ATECO facenti parte di questa casistica.
ATECO 2025 |
|
| ATECO 2007 |
|
25.53.00 |
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| 25.62.00 |
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15.12.00 |
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| 15.12.01 |
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20.59.99 |
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| 20.59.40 |
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22.26.99 |
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| 22.29.09 |
|
24.41.00 |
|
| 24.41.00 |
|
25.51.00 |
|
| 25.61.00 |
|
25.52.00 |
|
| 25.61.00 |
|
25.63.20 |
|
| 25.73.20 |
|
25.99.90 |
|
| 25.99.99 |
|
28.29.91 |
|
| 28.29.91 |
|
27.90.09 |
|
| 28.49.01 |
|
28.94.10 |
|
| 28.94.10 |
|
28.94.20 |
|
| 28.94.20 |
|
Si ricorda che per tutti i codici ATECO 2007 richiamati, i datori lavoro che ne erano in possesso dovevano presentare apposita dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e disponibile all’interno della procedura informatica, nella quale dovevano attestare di svolgere l’attività, in modo esclusivo o prevalente, nell’ambito delle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda.
Poiché in sede di transcodifica ATECO 2025/ATECO 2007 vi sono casi nei quali in uno stesso codice ATECO 2025 sono confluiti anche codici ATECO 2007 non facenti parte della platea in argomento, si forniscono le seguenti precisazioni (cfr. anche l’Allegato n.1 alla presente circolare).
Per quanto riguarda il codice ATECO 2025 15.12.00 e il corrispondente codice ATECO 2007 15.12.01, si rinvia a quanto già esposto nel precedente paragrafo 5.2.2.
Per quanto riguarda il codice ATECO 2025 20.59.99:
- nel caso in cui i datori di lavoro abbiano già una matricola aperta al 31 marzo 2025, i medesimi devono attestare che il codice ATECO 2007 era il 20.59.40;
- nel caso in cui i datori di lavoro abbiano una matricola aperta dal 1° aprile 2025, i medesimi devono attestare che l’attività svolta in via prevalente rientri tra quelle di cui all’ATECO 2007 20.59.40 e indicate nell’Allegato n. 1 alla presente circolare.
Per quanto riguarda il codice ATECO 2025 22.26.99:
- nel caso in cui i datori di lavoro abbiano già una matricola aperta al 31 marzo 2025, i medesimi devono attestare che il codice ATECO 2007 era il 22.29.09;
- nel caso in cui i datori di lavoro abbiano una matricola aperta dal 1° aprile 2025, i medesimi devono attestare che l’attività svolta in via prevalente rientri tra quelle di cui all’ATECO 2007 22.29.09 e indicate nell’Allegato n. 1 alla presente circolare.
Per quanto riguarda il codice ATECO 2025 25.99.90:
- nel caso in cui i datori di lavoro abbiano già una matricola aperta al 31 marzo 2025, i medesimi devono attestare che il codice ATECO 2007 era il 25.99.99;
- nel caso in cui i datori di lavoro abbiano una matricola aperta dal 1° aprile 2025, i medesimi devono attestare che l’attività svolta in via prevalente rientri tra quelle di cui all’ATECO 2007 25.99.99 ed indicate nell’Allegato n. 1 alla presente circolare.
Per quanto riguarda il codice ATECO 2025 27.90.09:
- nel caso in cui i datori di lavoro abbiano già una matricola aperta al 31 marzo 2025, i medesimi devono attestare che il codice ATECO 2007 era il 28.49.01;
- nel caso in cui i datori di lavoro abbiano una matricola aperta dal 1° aprile 2025, devono attestare che l’attività svolta in via prevalente rientri tra quelle di cui all’ATECO 2007 28.49.01 e indicate nell’Allegato n. 1 alla presente circolare.
Fermo restando quanto fin qui esposto, i datori di lavoro come sopra individuati devono presentare (analogamente a quanto riportato nella circolare n. 39/2025) anche apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attestino di svolgere l’attività, in modo esclusivo o prevalente, nell’ambito delle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda.
Infine, si evidenzia che la descrizione del codice ATECO 2007 25.61.00 - “Trattamento e rivestimento dei metalli” è stata ripartita nell’ambito dei due nuovi codici ATECO 2025 25.51.00 - “Rivestimento dei metalli” e 25.52.00 - “Trattamento termico dei metalli”. Pertanto, analogamente a quanto previsto per il codice ATECO 2007 25.61.00 (cfr. la circolare n. 39/2025), i datori di lavoro che abbiano uno dei due citati nuovi codici ATECO 2025 devono presentare una dichiarazione di responsabilità nella quale attestino di svolgere l’attività, in modo esclusivo o prevalente, nell’ambito delle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda.
Si fa presente che i datori di lavoro o i loro intermediari possono rendere le dichiarazioni di responsabilità in fase di compilazione della domanda di accesso alla prestazione di integrazione salariale. Infatti, nella piattaforma “OMNIA IS”, attraverso la quale è possibile inoltrare l'istanza, sono state precompilate tutte le tipologie di dichiarazioni in relazione alle diverse casistiche illustrate nella presente circolare. È sufficiente quindi flaggare la dichiarazione di responsabilità in base alla codifica aziendale di proprio interesse.
5.3 Modalità di accesso alla prestazione
Le domande devono essere trasmesse all’Istituto entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Tuttavia, qualora l’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa si collochi tra il 1° febbraio 2025 e la data di pubblicazione della presente circolare, è assegnato un termine di 30 giorni decorrente da tale ultima data.
La domanda deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma “OMNIA IS”.
Si ricorda che alla predetta piattaforma si accede dal sito istituzionale www.inps.it, inserendo, nella pagina iniziale, alla funzione “cerca”, le parole “Accesso ai nuovi servizi” e selezionando la voce “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.
Dopo avere effettuato l’autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 - viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà”.
La causale da indicare in domanda è la seguente:
“Settore moda proroga ex Dl 92/2025”.
Come anticipato, la richiesta di proroga del trattamento, come la precedente misura introdotta dall’articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024 può essere riconosciuta esclusivamente ai datori di lavoro che hanno raggiunto il limite massimo dei periodi di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro previsti dalla normativa ordinaria.
Pertanto, la domanda di proroga deve essere integrata da parte di tutti i datori di lavoro richiedenti con una dichiarazione di responsabilità - resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e disponibile all’interno della procedura informatica – in cui i medesimi attestino di non potere ricorrere ad altri trattamenti di sostegno al reddito previsti dalla normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali.
Si ricorda infatti che i limiti massimi di fruizione sono riferiti al biennio mobile e cioè a un lasso temporale pari a due anni, che viene calcolato a ritroso a decorrere dall’ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni datore di lavoro per ogni singola unità produttiva. Tale arco temporale costituisce un periodo di osservazione nel quale verificare il numero di settimane di trattamento di integrazione salariale già concesso.
Trattandosi di un parametro mobile e non fisso, l’inizio del periodo di osservazione si sposta con lo scorrere del tempo – anche in costanza di utilizzo del trattamento – ed è diverso per ogni singolo datore di lavoro, in ragione dell’ultimo giorno di trattamento richiesto.
Esclusivamente i datori di lavoro artigiani, in alternativa alla dichiarazione di responsabilità, possono allegare alla domanda la certificazione loro fornita dal FSBA attestante i periodi di assegno di integrazione salariale già autorizzati dal Fondo medesimo che, ai fini dell’accesso alla misura di sostegno di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 92/2025, non possono essere inferiori a 26 settimane nel biennio mobile.
Sempre con riferimento al settore dell’Artigianato, i datori di lavoro che richiedono il trattamento di sostegno al reddito in argomento devono contemporaneamente darne comunicazione al FSBA per mezzo di una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, indicando il periodo della richiesta della misura oggetto della domanda.
Si ricorda altresì che tutti i datori di lavoro sono tenuti a dichiarare di avere occupato mediamente, nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda, un numero di dipendenti inferiore o pari a 15.
Si rammenta, ai datori di lavoro che intendono accedere alla proroga in argomento, l’osservanza delle disposizioni in tema di informativa alle rappresentanze sindacali aziendali o a quelle unitarie, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, aventi a oggetto le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati.
Al riguardo, si fa presente che, in considerazione della finalità perseguita dalla misura di sostegno al reddito in esame e nell’ottica dello snellimento dell’azione amministrativa, l’Istituto, alla ricezione della domanda di accesso al trattamento di sostegno al reddito in argomento, considera adempiuti gli obblighi di informativa posti a carico dei datori di lavoro dalla vigente normativa, ancorché assolti successivamente all’inizio del periodo di sospensione o riduzione richiesto.
Si evidenzia che, anche con riferimento al periodo di proroga dei trattamenti per ulteriori dodici settimane, collocabili tra il 1° febbraio 2025 e il 31 dicembre 2025, i datori di lavoro che fruiscono del trattamento di sostegno al reddito in argomento non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nella misura stabilita dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015.
Inoltre, i periodi autorizzati sono neutralizzati ai fini di successive richieste di trattamenti di integrazione salariale.
5.4 Modalità di pagamento della prestazione e istruzioni operative
L’articolo 10 del decreto-legge n. 92/2025 introduce una novità per quanto riguarda le modalità di pagamento della prestazione, prevedendo che il trattamento di integrazione salariale riferito al periodo di proroga possa essere erogato con pagamento diretto da parte dell’Istituto anche in assenza di comprovate difficoltà finanziarie da parte del datore di lavoro.
Quest’ultimo, quindi, può optare in domanda per tale modalità di pagamento senza dovere compilare l’apposito quadro relativo all’indice di liquidità aziendale. In caso di pagamento diretto della prestazione, i datori di lavoro, dopo essere stati autorizzati, devono inviare i flussi “Uniemens-Cig” (UNI41) secondo le consuete modalità e nel rispetto di quanto disposto dal comma 5-bis dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 148/2015 (cfr. il paragrafo 2.3 della presente circolare).
Resta ferma la possibilità che il trattamento sia erogato ai dipendenti, alla fine di ogni periodo di paga, dai datori di lavoro, i quali provvederanno successivamente a recuperare il relativo importo anticipato tramite conguaglio con i contributi dovuti, da effettuarsi a pena di decadenza entro i termini previsti dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015.
Il trattamento di proroga in argomento è riconosciuto nel limite di spesa di 36,8 milioni di euro per l’anno 2025, già previsto dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 160/2024.
L’INPS provvede al monitoraggio del predetto limite di spesa e non dà seguito ad ulteriori domande qualora ne sia prospettato il superamento.
Nell’ambito del codice intervento “700” è stato istituito il nuovo codice evento “703” ISU – Settore moda ulteriori 12 settimane ex art. 10 dl n. 9/2025.
La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative al nuovo codice evento “703”, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.
5.5 Istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens. Esposizione dell’evento e del conguaglio
Ai fini della compilazione dei flussi Uniemens, si confermano le indicazioni fornite al paragrafo 6.1 della circolare n. 99/2024, ai quali si rinvia.
6. Istruzioni contabili
Per le rilevazioni contabili degli eventi descritti nei precedenti paragrafi, si espongono le seguenti istruzioni.
Ai fini delle rilevazioni contabili dell’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 92/2025, come illustrato al paragrafo 1 della presente circolare, volte a rappresentare, con onere a carico dello Stato, la rifusione del mancato gettito contributivo alla gestione assistenziale GA - Oneri per il mantenimento del salario (GAU), derivante dall’applicazione della misura in esame si istituiscono i seguenti conti:
GAW32210: Trasferimento alla gestione di sostegno al reddito (GAU), del contributo a carico dello Stato a copertura del mancato gettito per l’anno 2025 del contributo addizionale di cui all’art.5 del D. Lgs n. 148/2015- Art. 6, del Decreto-Legge 26 giugno 2025, n. 92;
GAU22210: Trasferimento dalla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS), del contributo a copertura del mancato gettito contributivo per l’anno 2025 del contributo addizionale di cui all’art.5 del D. Lgs. n. 148/2015 - Art. 6, del Decreto-Legge 26 giugno 2025, n. 92.
I rapporti con lo Stato, ai fini del rimborso all’Istituto degli oneri derivanti dall’erogazione di tali prestazioni, verranno curati direttamente dalla Direzione generale.
Ai fini delle rilevazioni contabili della prestazione prevista dall’articolo 7 del decreto–legge n. 92/2025, come illustrata al paragrafo 2 della presente circolare, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali - contabilità separata GAU - in relazione al nuovo codice evento 163 - CIGS Gruppi imprese grandi dimensioni non inferiore 1000 dipendenti (art. 7 dl 92/2025), si istituiscono i seguenti conti:
GAU30658 - per l’imputazione dell’onere per l’ulteriore periodo per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS) già autorizzati a favore dei gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti complessivamente non inferiore a mille, fino al 31 dicembre 2027, corrisposti direttamente ai beneficiari - art. 7 del Decreto-Legge 26 giugno 2025, n. 92.
Il debito per la rilevazione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria sarà rilevato al conto esistente GPA10029 che, come per l’onere sulle prestazioni, seguirà le modalità già definite con l’utilizzo del conto di interferenza GPA55170.
Eventuali somme non riscosse dai beneficiari saranno riaccreditate e contabilizzate con il flusso procedurale in uso e contraddistinte, nell'ambito del partitario del conto GPA10031, al codice di bilancio in uso “03074 – Somme non riscosse dai beneficiari – prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione assistenziale)”.
Per il recupero di eventuali prestazioni erogate indebitamente si istituisce il seguente conto:
GAU24658 - Entrate varie – recuperi e reintroiti dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria già autorizzati a favore dei gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti complessivamente non inferiore a mille – art. 7 del Decreto-Legge 26 giugno 2025, n. 92.
A tale ultimo conto viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero crediti per prestazioni”, il codice bilancio esistente 01094 – Indebiti relativi a prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione assistenziale).
Gli importi relativi alle partite che alla fine dell'esercizio risultino ancora da definire, saranno imputati mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura recupero indebiti (RI), al conto esistente GAU00030.
Il codice bilancio 01094 dovrà essere utilizzato anche per evidenziare, nell'ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili.
Il finanziamento della prestazione in argomento avverrà con versamento tramite F24 della contribuzione addizionale da parte delle imprese autorizzate al trattamento.
La procedura gestionale “RACE”, identificata dal codice “RA” e dal tipo operazione “69”, conferirà come di consueto il biglietto automatizzato di accertamento contabile del credito nei confronti delle aziende, con numero documento “0000000005”. A tale biglietto saranno associati i seguenti conti di nuova istituzione:
GAU00658 - per la rilevazione del credito accertato nei confronti dei gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti complessivamente non inferiore a mille tenute al versamento del contributo addizionale, autorizzate all’ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinario erogato direttamente ai beneficiari - art. 7 del Decreto-Legge 26 giugno 2025, n. 92- RACE;
GAU21658 - per la rilevazione del contributo addizionale dovuto dai gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti complessivamente non inferiore a mille autorizzate all’ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinario, erogato direttamente ai beneficiari - art. 7 del Decreto-Legge 26 giugno 2025, n. 92- RACE.
Per la contabilizzazione delle prestazioni anticipate dai datori di lavoro ai loro dipendenti e recuperate tramite il sistema del conguaglio si denominano i seguenti conti di nuova istituzione:
GAU30659 - per l’imputazione dell’onere per l’ulteriore periodo per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS) già autorizzati a favore dei gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti complessivamente non inferiore a mille, fino al 31 dicembre 2027, ammesse al conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 – art. 7 del Decreto-Legge 26 giugno 2025, n. 92,
da abbinare al codice elemento “L148”, avente il significato di “conguaglio ulteriori settimane CIGS Art 7 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.
Per quanto dovuto dai datori di lavoro a titolo di contribuzione addizionale, l’evidenza degli importi esposti e associati al nuovo codice “E616”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria - Art 7 del D.L 26 giugno 2025, n. 92, consentirà alla procedura di ripartizione DM di attribuire l’entrata al nuovo conto:
GAU21659 - per la contribuzione addizionale dovuta dalle aziende appartenenti a gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti complessivamente non inferiore a mille autorizzate all’ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria, tramite conguaglio Uniemens – art 7 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92.
La contribuzione correlata ai periodi di erogazione delle prestazioni in parola, con onere a carico dello Stato, è da attribuire al nuovo conto di seguito riportato (sezione Dare) in contropartita dei conti già in uso della serie XXX22NNN delle casse pensionistiche d’iscrizione dei lavoratori:
- GAU32659 - onere per i contributi figurativi relativi all’ulteriore periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, a favore dalle aziende appartenenti a gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti complessivamente non inferiore a mille – art 7 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92.
I rapporti con lo Stato, ai fini del rimborso all’Istituto degli oneri derivanti dall’erogazione di tali prestazioni, verranno curati direttamente dalla Direzione generale.
Per le rilevazioni contabili della misura di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge in argomento, che prevede la proroga dei trattamenti straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva, di cui all’ articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018 (cfr. il paragrafo 3 della presente circolare), si fa rinvio alle istruzioni contabili fornite con il messaggio n. 4265 del 15 novembre 2018, con cui sono stati istituiti i conti GAU30219 e GAU30289 per il pagamento diretto della prestazione.
Per le rilevazioni contabili della misura di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 92/2025, che prevede un aumento del limite di spesa per i trattamenti di CIGS destinati ai lavoratori delle aziende sequestrate o confiscate (cfr. il paragrafo 4 della presente circolare), si fa rinvio alle istruzioni contabili fornite con il messaggio n. 2679/2019.
Infine, per le rilevazioni contabili della misura di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 92/2025 (cfr. il paragrafo 5 della presente circolare) si fa rinvio alle istruzioni fornite al paragrafo 7 della circolare n. 99/2024.
Si riportano nell’Allegato n. 2 le variazioni apportate al piano dei conti.
Parte seconda. Tutele per emergenze climatiche
1. Disposizioni in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) per i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e dell’escavazione
Il comma 1 dell’articolo 10-bis del decreto-legge n. 92/2025 prevede che anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni - rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO) ai sensi di quanto disposto dall’articolo 10, lettere m), n) e o), del decreto legislativo n. 148/2015 - per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti, fissato in 52 settimane nel biennio mobile dall’articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Si sottolinea che gli altri datori di lavoro rientranti nella disciplina della CIGO ai sensi dell’articolo 10, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e l), del citato decreto legislativo n. 148/2015, per i trattamenti connessi a eventi oggettivamente non evitabili (EONE), fruiscono già della neutralizzazione dei periodi richiesti per i suddetti eventi. Si ricorda che, per le richieste di integrazione salariale connesse a eventi oggettivamente non evitabili (EONE), non trova applicazione il principio generale, previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015, in base al quale, per accedere ai trattamenti di integrazione salariale, i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto l’ammortizzatore in costanza di rapporto di lavoro, un’anzianità minima di effettivo lavoro di 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione.
Sempre il comma 1 dell’articolo 10-bis in trattazione, confermando la disposizione già contenuta all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015, stabilisce che, per le richieste di trattamenti di integrazione salariale di cui trattasi, i datori di lavoro non sono tenuti al versamento del contributo addizionale. Infine, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015, le domande di integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
1.2 Aspetti contributivi
Come anticipato, i datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ordinaria ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge n. 92/2025 non sono tenuti al versamento del contributo addizionale previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015.
Conseguentemente, l’unica deroga alla disciplina generale di cui al decreto legislativo n. 148/2015 attiene all’esclusione delle sospensioni o delle riduzioni dell'attività lavorativa autorizzate ai sensi del citato articolo 10-bis ai fini del computo dei limiti massimi di durata dei trattamenti, previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Pertanto, i periodi di integrazione salariale di cui trattasi rilevano ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015, qualora sia dovuto per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariali fruiti nel quinquennio mobile. Inoltre, nei casi in cui il pagamento delle integrazioni salariali sia effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto, si applica il termine di decadenza di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 148/2015 (cfr. la circolare n. 9 del 19 gennaio 2017).
Si rammenta altresì che per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale ordinaria autorizzato ai sensi dell’articolo 10-bis in argomento, relativamente alle quote di Trattamento di fine rapporto (TFR) maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione o della sospensione dell’attività lavorativa.
1.3 Modalità operative
Ai fini della presentazione delle domande di integrazione salariale ordinaria per i periodi oggetto di neutralizzazione illustrati ai paragrafi precedenti, i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni devono attenersi alle consuete modalità di invio.
1.4 Modalità di esposizione del conguaglio
Per quanto attiene alla compilazione dei flussi Uniemens-PosContributiva, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si precisa che i datori di lavoro medesimi devono utilizzare il codice di conguaglio che verrà loro comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del “Cassetto previdenziale del contribuente”, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.
In particolare, per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione delle 52 settimane, successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento presente in
In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro può effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite il flusso Uniemens-PosContributiva di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e, comunque, entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.
1.5 Modalità di esposizione dei dati per il pagamento diretto
Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UNICIG, i datori di lavoro devono attenersi alle consuete modalità previste per la trasmissione dei dati necessari al pagamento diretto ai lavoratori dei trattamenti di integrazione salariale.
A tale fine, si ricorda che, in caso di richiesta di pagamento diretto, trova applicazione il termine decadenziale di cui all’articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015.
Conseguentemente, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento del trattamento entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
Si rammenta che, trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
2. Disposizioni in materia di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)
Il comma 2 dell’articolo 10-bis del decreto–legge n. 92/2025 stabilisce che, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2025, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 (CISOA), per intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) e agli operai agricoli a tempo determinato(OTD), anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative. La norma introduce, dunque, un importante elemento di novità, consentendo l’accesso alla CISOA anche agli operai agricoli a tempo determinato. Inoltre, sia gli operai agricoli a tempo indeterminato sia quelli a tempo determinato possono accedere alla prestazione di integrazione salariale anche in caso di riduzione oraria dell’attività lavorativa e non solo in caso di sospensione per l’intera giornata.
La misura è riconosciuta a prescindere dal raggiungimento del requisito delle 181 giornate lavorative previsto dall’articolo 8 della legge n. 457/1972.
Inoltre, le predette integrazioni al reddito non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate nell'anno e sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti dal citato articolo 8. In deroga all'articolo 14 della citata legge n. 457/1972, il trattamento è concesso dalla Struttura dell’INPS territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto.
Da ultimo, si precisa che, in corrispondenza delle giornate per le quali è autorizzata la CISOA a riduzione ai sensi della norma in esame, le posizioni assicurative dei lavoratori interessati presentano una copertura contributiva mista: ordinaria, per la parte della giornata in cui la prestazione lavorativa è stata regolarmente svolta, e figurativa, per la parte di giornata coperta da CISOA.
2.1 Modalità di presentazione della domanda
Ai fini della presentazione delle domande di CISOA ai sensi del comma 2 dell’articolo 10-bis del decreto–legge n. 92/2025, che interessino operai agricoli a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, con riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito e per periodi compresi dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, i datori di lavoro devono utilizzare l’apposita causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione”.
Nel caso in cui la domanda di CISOA riguardi operai agricoli a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, con sospensione giornaliera dell’attività lavorativa, i datori di lavoro devono presentare domanda di prestazione utilizzando la causale “CISOA eventi atmosferici a sospensione ex dl 92/2025”.
È possibile presentare un’unica domanda, riferita sia agli operai a tempo indeterminato sia a quelli a tempo determinato, nel caso in cui la domanda medesima sia per tutti i lavoratori o a sospensione o a riduzione. Nel caso in cui, invece, i lavoratori interessati dalla richiesta di integrazione salariale siano in parte a sospensione e in parte a riduzione, occorre presentare distinte domande, una per ciascuna delle due causali sopra individuate.
Le suddette domande devono essere presentate entro l’ordinario termine di 15 giorni dall’inizio dell’evento di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In sede di prima applicazione della norma in esame, le istanze riferite a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa per eventi verificatisi dal 1° luglio 2025 alla data di pubblicazione della presente circolare, possono essere inviate entro il termine di 30 giorni successivi a tale ultima data.
2.2 Autorizzazioni e modalità di pagamento
In attuazione del comma 2 dell’articolo 10-bis del decreto–legge n. 92/2025, le domande per intemperie stagionali riferite a periodi dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, sono autorizzate direttamente dall’Istituto, con provvedimento a cura del Direttore della Struttura territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 della legge n. 457/1972.
I trattamenti di CISOA in argomento sono corrisposti agli interessati con pagamento diretto da parte dell’Istituto.
2.3 Modalità di esposizione nel flusso Uniemens/Posagri della parte di giornata lavorata
Come chiarito, il trattamento di CISOA con causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione” presuppone una diminuzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito. Al fine di comunicare correttamente la prestazione parzialmente lavorata, il datore di lavoro deve compilare il flusso Uniemens/Posagri valorizzando in corrispondenza delle giornate interessate dall’evento il campo
- per gli OTI:
= 7 ed il campo indicante le ore effettivamente lavorate; - per gli OTD è istituito un nuovo codice specifico per individuare la parte di giornata lavorata in concorrenza con la CISOA a riduzione:
= 8 e il campo indicante le ore effettivamente lavorate.
Tali codici saranno validi per i periodi di competenza 3° e 4° trimestre 2025.
2.4 Modalità di esposizione dei dati per il pagamento diretto
Atteso che il modello di presentazione della domanda “SR33” contiene già gli elementi informativi utili alla liquidazione del trattamento di CISOA, i datori di lavoro non sono chiamati a ulteriori adempimenti.
3. Risorse finanziarie
In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 10-bis del decreto–legge n. 92/2025, per la copertura degli oneri relativi alle misure in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e a quelle di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) sono stanziati, rispettivamente, 10,5 milioni di euro e 22,5 milioni di euro per l'anno 2025.
I medesimi commi 1 e 2 affidano il monitoraggio – anche in via prospettica - in ordine al rispetto dei citati tetti di spesa all’Istituto, che non potrà accogliere eventuali domande che dovessero eccedere i predetti limiti finanziari.
4. Istruzioni contabili
La rilevazione contabile degli interventi di CIGO e CISOA, previsti dall’articolo 10-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 92/2025, i cui oneri sono a carico dello Stato, avverrà nell’ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS), evidenza contabile - Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU), secondo le istruzioni fornite con la circolare n. 73 del 3 agosto 2023 e confermate con il messaggio n. 2735 del 26 luglio 2024. I conti in uso saranno aggiornati nella denominazione come da allegata variazione al piano dei conti (Allegato n. 3). I rapporti con lo Stato, ai fini del rimborso all’Istituto degli oneri derivanti dall’erogazione di tali prestazioni, verranno curati direttamente dalla Direzione generale.
Il Direttore Generale Vicario | ||
Antonio Pone |