Circolare INPS n.122 del 18.08.2025

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1. Premessa

Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 26 marzo 2025 è stato adottato lo schema di convenzione con le Organizzazioni sindacali rappresentative dei medici di medicina fiscale per la riscossione dele quote associative da trattenere sui compensi spettanti ai medici fiscali (Allegato n. 1).

Attualmente la convenzione è stata stipulata con le seguenti Organizzazioni sindacali:

- ANMEFI (cfr. l’Allegato n. 2

- ANMI-FEMEPA (cfr. l’Allegato n. 3)

- FIMMG (cfr. l’Allegato n. 4)

- FUNZIONE PUBBLICA CGIL (cfr. l’Allegato n. 5)

- SIMET (cfr. l’Allegato n. 6)

- SINMEVICO (cfr. l’Allegato n. 7)

- SMI (cfr. l’Allegato n. 8)

- SNAMI (cfr. l’Allegato n. 9)

Le convenzioni sottoscritte hanno validità fino al termine di vigenza dell’Accordo Collettivo Nazionale 11 ottobre 2022, salvo rinnovo eventualmente stabilito dal successivo Accordo Collettivo Nazionale per la medicina fiscale convenzionata INPS.

Tanto rappresentato, di seguito, si illustrano le principali norme dello schema di convenzione.

2. Modalità di riscossione

Con la convenzione l’Istituto si impegna a espletare, in nome e per conto delle Organizzazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi, il servizio di esazione del contributo associativo a carico dei loro associati, titolari del rapporto giuridico convenzionale libero professionale instaurato con l’INPS e avente a oggetto lo svolgimento delle funzioni di accertamento medico legale sulle assenze dal servizio per malattia dei lavoratori pubblici e privati.

La riscossione dei contributi associativi è effettuata mensilmente dall'INPS mediante trattenuta eseguita all’atto del pagamento del compenso spettante al medico fiscale, previo rilascio di formale delega.

Ai fini dell’effettuazione della trattenuta sindacale, l’Istituto assegna alle Organizzazioni sindacali uno specifico codice identificativo.

3. Presentazione e decorrenza della delega

L’autorizzazione a effettuare la trattenuta di cui al precedente paragrafo 2 avviene mediante il rilascio di apposita delega sottoscritta dall’associato con firma digitale o autografa.

La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l’apposito modulo (cfr. l’Allegato A al testo della convenzione) adottato dall’Organizzazione sindacale, nel quale deve essere indicata esplicitamente la misura del contributo. La delega deve essere integrata con il modulo recante l’informativa e le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.

La delega, debitamente sottoscritta dall’associato con firma digitale o autografa (in quest’ultimo caso scansionata in pdf non modificabile e con allegata copia di un documento d’identità in corso di validità del delegante), può essere inviata in modalità telematica dal medico fiscale o, per suo conto, dall’Organizzazione sindacale di appartenenza, tramite PEC, alla competente Struttura territoriale dell’INPS o, in alternativa, può essere consegnata personalmente dal medico fiscale alla Struttura territoriale dell’INPS di riferimento, che verificherà le generalità del sottoscrittore e la regolarità della delega.

La Struttura territoriale dell’INPS che acquisisce la delega alla riscossione, al fine di consentire le eventuali verifiche, deve custodire, in formato cartaceo o con altre modalità equivalenti, in ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini previsti nel Massimario di Conservazione e Scarto dell’Istituto, l’originale della delega sottoscritta dal medico fiscale o la copia della stessa con l’allegata copia del documento d’identità. La conservazione deve assicurare l’identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.

La delega produce effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della trasmissione all’INPS e si intende tacitamente rinnovata, di anno in anno, fatta salva la facoltà di revoca da parte del medico fiscale.

4. Presentazione e decorrenza della revoca della delega alla riscossione

Le Parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale. Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all’Organizzazione stessa.

Il medico fiscale può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l’Organizzazione sindacale revocata.

La revoca ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della trasmissione all’INPS.

L’Istituto provvede nel più breve tempo possibile all’elaborazione della richiesta e alla comunicazione all’Organizzazione sindacale competente.

5. Misura del contributo sindacale

L’ammontare del contributo sindacale, riportato nell’atto di delega, è stabilito in una quota annuale fissa, uguale per tutti gli iscritti, da trattenere su 12 mensilità.

Le Organizzazioni Sindacali comunicano alla Direzione generale dell’INPS - Direzione centrale Risorse umane, la misura del contributo da applicare, nonché le eventuali successive variazioni.

6. Rapporti finanziari, spese e rimesse

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall’Istituto per l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 dello schema di convenzione e i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Organizzazione sindacale.

Per il servizio di riscossione delle quote associative di cui alla convenzione in esame l’Organizzazione sindacale corrisponde all’Istituto i corrispettivi di seguito indicati:

- euro 2,10 per l’attività di acquisizione di ciascuna delega;

- euro 1,75 per l’attività di acquisizione di ciascuna revoca;

- euro 27,97 per l’attività di acquisizione e comunicazione delle variazioni dei dati del Sindacato, nonché della misura del contributo.

È a carico dell’Organizzazione sindacale, oltre le spese, ogni altro onere inerente alla convenzione.

7. Fornitura di dati

L'INPS mette a disposizione delle Organizzazioni Sindacali, con cadenza almeno trimestrale, tutti i dati relativi al trattamento di gestione delle deleghe sindacali, così come presenti negli archivi dell’INPS.

In modalità telematica l’INPS trasmetterà alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali, entro il mese di febbraio di ciascun anno, i seguenti dati così come risultanti dalla rilevazione effettuata al 31 dicembre dell’anno precedente:

  • la consistenza associativa;
  • l’elenco dei medici ai quali è stata effettuata la ritenuta sindacale;
  • l’importo totale trattenuto e riversato all’Organizzazione sindacale.

La consultazione e il prelevamento di tali dati avvengono nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall’Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali (cfr. gli articoli 8 e 11 dello schema di convenzione).

8. Clausola di salvaguardia

Dall’applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS, rimanendo l’Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale e alle vicende a esso relative.

Pertanto, l’Organizzazione sindacale esonera l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione stipulante che risulti definitivamente soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

Inoltre, l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’Organizzazione sindacale stipulante o di strutture ad essa associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L’Organizzazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o, comunque, connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti. Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione

Lo schema di convenzione prevede in favore dell'Istituto la facoltà di recedere unilateralmente in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell’Organizzazione sindacale, nonché in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Organizzazione sindacale, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le nuove disposizioni legislative di cui all'articolo 13 della convenzione e che rendano opportuna o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo convenzionale, nonché qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per l’INPS a seguito del verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (cfr. l’art. 1467 codice civile), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l'Istituto comunica all'Organizzazione sindacale, motivandola, la decisione di volere recedere dalla convenzione.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Organizzazione sindacale ha facoltà di comunicare all’INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente supportate dalla relativa documentazione.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'Istituto comunica, dando ragione del mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione oppure, in accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.

L’Istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

• perdita da parte dell’Organizzazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione;

• perdita dei requisiti prescritti dall’articolo 4, commi 2 e 3, dell’Accordo Collettivo Nazionale 11 ottobre 2022 per la stipulazione della convenzione (Organizzazione sindacale che, a norma dello Statuto, rappresenti anche i medici fiscali e sia titolare in proprio delle relative deleghe/iscrizioni);

• mancato possesso o perdita anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello di cui all’Allegato B alla convenzione;

• ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto o di altre Amministrazioni pubbliche attribuibili all’Organizzazione sindacale;

• misure inibitorie adottate, nei confronti dell’Organizzazione sindacale e/o dei suoi legali rappresentanti o di altri titolari di cariche dell’Organizzazione, dalle competenti Autorità giudiziarie o amministrative, che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività convenzionate;

• uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella convenzione;

• mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;

• adozione di misure cautelari personali da parte delle competenti Autorità, riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali previste dallo Statuto dell’Organizzazione sindacale, per fatti compiuti nella qualità e nell’esercizio delle proprie funzioni;

• mancato rispetto degli obblighi, a carico dell’Organizzazione sindacale, indicati nell’articolo 11 della convenzione in materia di protezione dei dati personali;

• perdita, in capo all’Organizzazione sindacale, della capacità generale a stipulare con la pubblica Amministrazione, anche temporanea, in base alla normativa vigente, e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione;

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l’INPS comunica all’Organizzazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile, mediante PEC.

La cessazione del servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione della convenzione o del recesso, ha effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

La convenzione riconosce, inoltre, all’INPS la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione, ove il soggetto stipulante sia sottoposto a indagini da parte delle competenti autorità giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.

Tutte le comunicazioni di cui al presente paragrafo devono essere effettuate a mezzo PEC.

10. Istruzioni contabili

Ai fini delle rilevazioni contabili delle trattenute effettuate sui compensi dei medici fiscali e del loro riversamento alle Organizzazioni sindacali, si istituiscono i seguenti conti deputati relativamente alle Organizzazione che hanno già stipulato le relative convenzioni.

Le trattenute operate sui compensi dei medici fiscali a titolo di quote associative ai sindacati, pertanto, sono imputate al conto di nuova istituzione:

- GPA29364 – Ritenute per contributi associativi a favore delle Organizzazioni sindacali su compensi erogati ai medici convenzionati.

Il riversamento delle quote sindacali trattenute sui compensi spettanti ai medici viene rilevato al conto di nuova istituzione:

- GPA39364 – Onere per il versamento delle ritenute operate per contributi associativi sui compensi erogati ai medici convenzionati a favore delle Organizzazioni sindacali.

Per la contestuale rilevazione del debito verso ciascuna Organizzazione sindacale verranno istituiti i conti della serie GPA18***, uno per ciascuna Organizzazione sindacale.

Al riguardo sono istituiti i seguenti conti di debito intestati a ciascuna Organizzazione sindacale:

CONTI CO.GE

OO.SS. MEDICI FISCALI

GPA18364

ANMEFI

GPA18365

ANMI-FEMEPA

GPA18367

FIMMG

GPA18368

FUNZIONE PUBBLICA CGIL

GPA18369

SIMET

GPA18370

SINMEVICO

GPA18371

SMI

GPA18372

SNAMI

Il sistema di elaborazione dei compensi attualmente in uso provvederà a movimentare contestualmente i conti innanzi citati, di trattenuta, riversamento e debito verso l’Organizzazione sindacale.

Il riversamento delle quote a favore delle Organizzazioni sindacali è disposto e pagato centralmente in Direzione generale, al netto degli oneri per la refusione all’INPS delle spese del servizio reso, di cui al paragrafo 6 della presente circolare, posti a carico delle Organizzazioni sindacali da imputarsi al conto in uso GPA24228.

Nell’Allegato n. 10 alla presente circolare è riportata la variazione al piano dei conti.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga

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