Circolare INPS n.126 del 15.09.2025

INDICE

1. Le norme che regolano i processi di mobilità

2. Le tipologie di mobilità

3. Principali casistiche di mobilità e adempimenti delle Strutture dell’INPS

3.1 Mobilità tra Amministrazioni/Enti iscritti all’ex ENPAS o all’ex INADEL

3.2 Mobilità in uscita da Amministrazioni/Enti iscritti all’ex ENPAS o all’ex INADEL ad Amministrazioni/Enti non iscritti all’ex ENPAS o all’ex INADEL

3.3 Mobilità in entrata da Amministrazioni/Enti non iscritti all’ex ENPAS o all’ex INADEL ad Amministrazioni/Enti iscritti all’ex ENPAS o all’ex INADEL

4. Casistiche particolari di mobilità

4.1 Personale proveniente da Amministrazioni/Enti iscritti all’ex ENPAS o all’ex INADEL e transitato in mobilità all’INPS in qualità di datore di lavoro

4.2 Personale degli Enti interessati da soppressioni e fusioni ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

4.3 Personale proveniente da Enti e Istituti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dagli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto privato e trasferito verso Strutture sanitarie pubbliche

4.4 Personale dipendente delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) depubblicizzate

4.5 Transito di personale tra Amministrazioni/Enti iscritti all’INPS ai fini previdenziali senza soluzione di continuità per cause diverse dalla mobilità

4.6 Dipendenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige

5. Schema riepilogativo delle casistiche descritte

1. Le norme che regolano i processi di mobilità

Al fine di garantire l’unicità della posizione assicurativa, con la legge 29 dicembre 1988, n. 554 (cfr. l’ art. 6), e con il relativo Regolamento di attuazione, emanato con il D.P.R. 22 marzo 1993, n. 104, il legislatore ha fornito una disciplina di carattere generale del regime pensionistico e di fine servizio per il personale interessato da processi di mobilità nell'ambito delle pubbliche Amministrazioni (Amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo, Enti pubblici non economici, Aziende sanitarie locali limitatamente al personale non sanitario, Aziende pubbliche in gestione non commissariale, Province, Comuni, Comunità montane e i loro consorzi).

Relativamente al trattamento di fine servizio (TFS), il D.P.R. n. 104/1993 ha stabilito i seguenti principi di carattere generale:

  • a decorrere dalla data di trasferimento, al personale interessato spetta obbligatoriamente la prestazione di fine servizio prevista dall’ordinamento dell’Amministrazione/Ente di destinazione (cfr. l’art. 12 del D.P.R. n. 104/1993);
  • ai fini della liquidazione del TFS, del trattamento di fine rapporto (TFR), dell’Indennità di anzianità o dell’eventuale analogo trattamento comunque denominato, detto personale ha diritto a fare valere, in aggiunta a quella maturata dopo il trasferimento, l’intera anzianità di servizio (effettiva, riscattata o convenzionalmente riconosciuta) già utile per l’ordinamento dell’Amministrazione/Ente di provenienza (cfr. l’art. 13 del D.P.R. n. 104/1993);
  • l’importo lordo dell’indennità maturata alla data di trasferimento deve essere versato dall’Amministrazione/Ente o Gestione previdenziale di provenienza all’Amministrazione/Ente o Gestione previdenziale di destinazione, senza provvedere al recupero sulla somma da trasferire di eventuali contributi per riscatto o altri oneri eventualmente addebitati al dipendente, subentrando in tale adempimento l’Amministrazione/Ente presso cui il trasferimento è avvenuto (cfr. l’art. 14 del D.P.R. n. 104/1993);
  • all’atto della definitiva cessazione dal servizio compete all’interessato l’eventuale eccedenza tra l’importo del trattamento calcolato alla data del trasferimento e quello dovuto alla data di cessazione, in base all’anzianità di servizio complessivamente maturata (cfr. l’art. 16 del D.P.R. n. 104/1993).

Al personale interessato dai processi di mobilità compete, pertanto, la prestazione di fine servizio prevista dall’ordinamento dell’Amministrazione/Ente di destinazione, considerando la complessiva anzianità utile ai fini dell’indennità in parola, facendo salvo, comunque, il maggiore trattamento eventualmente spettante all’atto del trasferimento.

Tali principi devono essere applicati in tutti i casi di mobilità, salvo quelli per i quali il legislatore abbia previsto una normativa speciale.

Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inoltre, stabilisce una differenziazione tra i casi di mobilità di personale da un’Amministrazione pubblica ad altra Amministrazione o Ente pubblico (cfr. l’art. 30) e i casi di mobilità derivanti da trasferimento o conferimento di attività svolte da pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici o loro aziende o strutture ad altri soggetti pubblici o privati, per i quali si applica l’articolo 2112 del codice civile (cfr. l’art. 31).

Dunque, l'applicazione delle norme sulla mobilità non presuppone la cessazione dal servizio né la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura concorsuale, ma solo il trasferimento della titolarità di un rapporto di lavoro già esistente da un’Amministrazione/Ente a un’altra Amministrazione/Ente, riconducibile alla fattispecie della “cessione del contratto”.

Tanto premesso, con la presente circolare si fornisce un quadro riepilogativo della disciplina vigente in materia.

2. Le tipologie di mobilità

È possibile definire due tipologie generali di mobilità:

a) mobilità permanente”: il trasferimento del lavoratore da un’Amministrazione/Ente a un'altra Amministrazione/Ente avviene in via definitiva. Tale passaggio si realizza attraverso la “cessione del contratto individuale di lavoro”.

La mobilità permanente può essere avviata secondo le seguenti forme:

  • mobilità volontaria”: il dipendente chiede il trasferimento ad altra Amministrazione/Ente e il passaggio è subordinato al consenso di entrambe le Amministrazioni/Enti interessate. Tale richiesta, a fare data dall’entrata in vigore del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, non necessita più dell’assenso preventivo dell’Amministrazione/Ente di appartenenza, salvo in particolari casi disciplinati dalla legge medesima;
  • mobilità imposta dall’amministrazione”: il trasferimento avviene invece per motivi oggettivi, senza il consenso esplicito del dipendente, come nel caso di dichiarazione di eccedenza di personale seguita da ricollocazione presso altra Amministrazione/Ente, in processi di fusione o cessione di competenze tra Amministrazioni/Enti, con conseguente passaggio di personale;

b) mobilità temporanea”: il trasferimento si realizza attraverso i diversi istituti giuridici del comando, del distacco e del fuori ruolo.

In tali fattispecie, la titolarità del rapporto di lavoro rimane in capo all’Amministrazione/Ente cedente e il trasferimento è “a termine” presso un soggetto diverso da quello nel cui ordinamento il lavoratore stesso è inserito, senza modificarne lo stato giuridico, mantenendo dunque il medesimo rapporto di impiego.

Pertanto, lo stato giuridico ed economico del lavoratore comandato, distaccato o in fuori ruolo - compreso il rapporto contributivo - resta regolato dall'ordinamento proprio dell'Amministrazione/Ente cedente che continua a essere l'unico soggetto competente ad adottare i provvedimenti incidenti sullo stato giuridico ed economico del lavoratore stesso.

3. Principali casistiche di mobilità e adempimenti delle Strutture dell’INPS

3.1 Mobilità tra Amministrazioni/Enti iscritti all’ex ENPAS o all’ex INADEL

Nel trasferimento tra Amministrazioni/Enti iscritti all’ex ENPAS o all’ex INADEL, la posizione assicurativa del dipendente deve includere i rapporti di lavoro resi con iscrizione a entrambe le Gestioni.

All’atto della definitiva cessazione dal servizio, o della prima interruzione dell’iscrizione previdenziale, la Struttura dell’INPS competente procede alla liquidazione di un’unica prestazione secondo le previsioni dell’ordinamento dell’Amministrazione/Ente di destinazione. Come precisato nel paragrafo 5 della circolare n. 3 del 13 gennaio 2012: “I reciproci trasferimenti di contribuzione, indennità una tantum e valori capitali, ai sensi delle varie normative specifiche che li disciplinano (come ad esempio: legge n. 29/1979, legge n. 322/1958, legge n. 523/1954, D.P.R n. 1092/1973, decreto legislativo n. 85/1993, etc..), e ogni altro trasferimento tra le gestioni delle strutture INPDAP ed ENPALS e le gestioni INPS non dovranno dar luogo a movimentazioni di natura finanziaria, essendo rilevati in contabilità, esclusivamente, come trasferimenti economici ai fini della compilazione dei bilanci delle specifiche gestioni”.

Rientrano in tale fattispecie i casi di:

  • mobilità concordata (ad esempio, il personale di ruolo amministrativo, tecnico e ausiliario dipendente dagli Enti locali (personale ATA) trasferito allo Stato a seguito del riordino del personale scolastico ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124);

  • mobilità volontaria.

3.2 Mobilità in uscita da Amministrazioni/Enti iscritti all’ex ENPAS o all’ex INADEL ad Amministrazioni/Enti non iscritti all’ex ENPAS o all’ex INADEL

In assenza di specifiche disposizioni di legge trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilità relative ai dipendenti pubblici di cui agli articoli 1 e 6 della legge n. 554/1988, nonché agli articoli da 12 a 17 del D.P.R. n. 104/1993.

Entro 180 giorni dal transito, la Struttura dell’INPS competente è tenuta a quantificare e a versare il TFS/TFR lordo maturato fino alla data di trasferimento (cfr. l’art. 15 del D.P.R. n. 104/1993) all’Amministrazione/Ente non iscritto ai fini previdenziali all’INPS (anche in presenza di obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria) senza provvedere al recupero, sulla somma da trasferire, di eventuali contributi per riscatto o altri oneri eventualmente addebitati al dipendente. L’Amministrazione/Ente presso il quale il trasferimento è avvenuto subentra nelle attività di recupero di tali oneri in capo al dipendente (cfr. l’art. 14 del D.P.R. n. 104/1993). È cura dell’Amministrazione/Ente di destinazione corrispondere - all'atto della definitiva cessazione dal servizio e sulla base di quanto previsto dal proprio ordinamento - il TFS, il TFR o l’analogo trattamento comunque denominato, calcolato sull'intera anzianità di servizio.

Rientra in tale fattispecie:

- il personale proveniente da Amministrazioni/Enti iscritti all’ex ENPAS o all’ex INADEL e transitato nei ruoli delle Autorità indipendenti (per i quali si rinvia alla nota operativa INPDAP n. 17 del 4 luglio 2006);

- il personale transitato in mobilità presso la regione Abruzzo e la regione Siciliana.

3.3 Mobilità in entrata da Amministrazioni/Enti non iscritti all’ex ENPAS o all’ex INADEL ad Amministrazioni/Enti iscritti all’ex ENPAS o all’ex INADEL

Anche in caso di mobilità da Amministrazioni/Enti non iscritti all’ex ENPAS o all’ex INADEL ad Amministrazioni/Enti iscritti all’ex ENPAS o all’ex INADEL,in assenza di specifiche disposizioni di legge, trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilità di cui agli articoli 1 e 6 della legge n. 554/1988, nonché agli articoli da 12 a 17 del D.P.R. n. 104/1993.

Pertanto, entro 180 giorni dal transito, le Amministrazioni/Enti di provenienza provvedono a quantificare e versare alle Strutture INPS competenti il TFS/TFR lordo maturato fino alla data di trasferimento (cfr. l’art. 15 del D.P.R. n. 104/1993) senza provvedere al recupero, sulla somma da trasferire, di eventuali contributi per riscatto o altri oneri eventualmente addebitati al dipendente. L’Amministrazione/Ente presso il quale il trasferimento del dipendente è avvenuto subentra nelle attività di recupero di tali oneri in capo allo stesso (cfr. l’art. 14 del D.P.R. n. 104/1993). È cura dell’INPS corrispondere - all'atto della definitiva cessazione dal servizio - il TFS/TFR calcolato sull'intera anzianità di servizio.

Unitamente al versamento delle somme maturate, l’Amministrazione/Ente di appartenenza deve inviare alla Struttura INPS competente le schede analitiche descrittive dell'ammontare della prestazione e delle voci che la compongono, mediante l’utilizzo di appositi modelli (cfr. la nota operativa INPDAP n. 25 del 23 giugno 2011 e il messaggio operativo n. 4242 del 20 ottobre 2016).

Una volta verificata la congruità dell'importo trasferito, è cura della competente Struttura dell’INPS registrare i dati nelle procedure informatiche (sezione TFA), ai fini della liquidazione di un’unica prestazione all’atto della definitiva cessazione dal servizio o della prima interruzione dell’iscrizione previdenziale.

Al momento della cessazione definitiva dal servizio, l'ultima Amministrazione/Ente di appartenenza trasmette i dati giuridici ed economici utili all’INPS per la liquidazione del TFS/TFR o del trattamento analogo comunque denominato.

Rientra in tale fattispecie il personale transitato presso Amministrazioni/Enti iscritte all’ex ENPAS o all’ex INADEL e proveniente da:

  • Croce Rossa Italiana;
  • Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura;
  • INAIL;
  • Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, iscritti all’ex IPOST;
  • Ferrovie dello Stato, iscritti all’ex OPAFS e transitati in mobilità ai sensi del D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325.

4. Casistiche particolari di mobilità

4.1 Personale proveniente da Amministrazioni/Enti iscritti all’ex ENPAS o all’ex INADEL e transitato in mobilità all’INPS in qualità di datore di lavoro

Relativamente a tale casistica di personale, il TFS/TFR lordo maturato dagli iscritti all‘ex ENPAS o all’ex INADEL interessati da processi di mobilità presso l’INPS deve essere quantificato e validato dal POLO nazionale “Lavorazioni Dipendenti INPS” secondo le disposizioni del messaggio operativo n. 4494 del 15 dicembre 2023.

Il dipendente conserva il regime previdenziale (TFS/TFR) che aveva nell’Amministrazione/Ente di provenienza.

4.2 Personale degli Enti interessati da soppressioni e fusioni ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Rientrano in questa categoria gli Enti soppressi ai quali sono subentrate Amministrazioni/Enti iscritte all'ex ENPAS o all'ex INADEL ai fini del TFS/TFR, nonché il personale dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul lavoro (ISPESL) le cui funzioni e risorse sono state trasferite all'INAIL dal 31 maggio 2010.

Per la gestione di tali posizioni, si fa riferimento alla nota operativa INPDAP n. 25/2011 che rinvia alle disposizioni generali sulla mobilità di cui all’articolo 6, comma 4, della legge n. 554/1988 e al relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 104/1993 (cfr. gli artt. 12 e seguenti), che disciplinano il TFS/TFR dei dipendenti pubblici.

4.3 Personale proveniente da Enti e Istituti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dagli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto privato e trasferito verso Strutture sanitarie pubbliche

Nell’ambito della mobilità all’interno del Comparto Sanità, il legislatore ha interpretato autenticamente l’articolo 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, che stabilisce: “Gli enti e istituti di cui all'articolo 4, comma 12, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato adeguano i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del presente decreto. A seguito di tale adeguamento, al personale dei predetti enti e istituti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, anche per quanto attiene ai trasferimenti da e verso le strutture pubbliche”.

In particolare, l'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dispone che: “L'articolo 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si interpreta nel senso che i servizi prestati e i titoli acquisiti dal personale degli enti e degli istituti ivi previsti, il quale, a seguito dell'adeguamento dei rispettivi ordinamenti del personale alle disposizioni del medesimo decreto legislativo, sia stato assunto a seguito di procedura concorsuale, sono equiparati ai servizi prestati e ai titoli acquisiti presso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, anche per quel concerne la possibilità di ottenere la mobilità dai medesimi enti ed istituti verso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e da queste verso gli enti e gli istituti stessi”.

Tale disposizione prevede quindi l’equiparazione dei titoli e dei servizi del personale degli Ospedali “classificati’’ e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto privato a quelli spettanti al personale del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), nonché la possibilità di accedere per mobilità ai ruoli del SSN.

È pertanto ammessa, per tale personale, la possibilità di accedere alle procedure di mobilità di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001.

La mobilità da un datore di lavoro privato obbligato al versamento al Fondo di Tesoreria a un’Amministrazione/Ente iscritto all’ex ENPAS o all’ex INADEL - qualora ricorrano i presupposti normativamente previsti - prevede che le quote di TFR accantonate al Fondo di Tesoreria rimangano presso il Fondo stesso, che provvede alla liquidazione della prestazione, a domanda del lavoratore, al momento della definitiva cessazione del rapporto di lavoro.

4.4 Personale dipendente delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) depubblicizzate

Ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, i dipendenti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) - Enti già iscritti all’ex INADEL - i quali continuano a prestare servizio presso l’Ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione pubblica, hanno la facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio e il trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente degli Enti locali.

La domanda, a pena di decadenza, doveva essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 389/1989 o dalla data di trasformazione della natura giuridica dell’Ente, se posteriore.

Pertanto:

  • il personale in regime di TFS che ha esercitato l’opzione per il mantenimento dell’iscrizione all’ex INADEL mantiene il diritto al TFS;
  • per il personale in regime di TFS che non ha esercitato l’opzione per il mantenimento dell’iscrizione all’ex INADEL, il TFS maturato fino alla data di depubblicizzazione è versato all’IPAB depubblicizzata in base alle norme che regolano i processi di mobilità (cfr. l’art. 31 del D.lgs n. 165/2001, la legge n. 554/1988 e il relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 104/1993).

Il personale assunto presso l’IPAB in regime di TFR e per il quale non è prevista la possibilità di opzione, una volta avvenuta la depubblicizzazione dell’Ente non è più iscritto all’ex INADEL ai fini del TFR secondo la disciplina di cui al D.P.C.M. 20 dicembre 1999 e transita automaticamente in regime di TFR secondo la disciplina di cui all’articolo 2120 del codice civile, con conseguente corresponsione della prestazione da parte dell’IPAB depubblicizzata.

A tale fine la Struttura dell’INPS competente deve versare all’IPAB depubblicizzata il TFR lordo maturato fino alla depubblicizzazione e l’IPAB provvederà a liquidare al lavoratore il TFR secondo la disciplina di cui all’articolo 2120 del codice civile, da determinarsi sull’intera anzianità di servizio.

4.5 Transito di personale tra Amministrazioni/Enti iscritti all’INPS ai fini previdenziali senza soluzione di continuità per cause diverse dalla mobilità

In caso di cessazione dal servizio per effetto della vincita di un concorso pubblico, alla quale segua senza interruzione un nuovo rapporto di lavoro presso Amministrazioni/Enti iscritti all’INPS ai fini previdenziali, l’Istituto corrisponde il TFS o il TFR all’atto della definitiva cessazione in considerazione della unicità e della continuità del rapporto previdenziale, anche in presenza di più cessazioni dal servizio succedutesi nel tempo.

In particolare, mantengono il regime di TFS coloro che risolvono il precedente rapporto di lavoro per essere assunti, a tempo indeterminato e senza soluzione di continuità, presso una nuova Amministrazione/Ente iscritto all’INPS ai fini previdenziali dopo il 31 dicembre 2000.

Al contrario, non possono conservare il regime di TFS:

- coloro che all’atto della risoluzione del primo rapporto di lavoro percepiscono il TFS, risultando ininfluente la circostanza di una assunzione a tempo indeterminato senza soluzione di continuità presso una nuova Amministrazione/Ente iscritto all’INPS ai fini previdenziali se avvenuta in data successiva al 31 dicembre 2000, a meno che l’assunzione avvenga presso un’Amministrazione/Ente appartenente al comparto non contrattualizzato;

- il personale assunto a tempo indeterminato presso un’Amministrazione/Ente del comparto non contrattualizzato in data successiva al 31 dicembre 2000 e transitato presso un’Amministrazione/Ente del comparto contrattualizzato. In tale caso l’assunzione presso un’Amministrazione/Ente del comparto non contrattualizzato, in data successiva al 31 dicembre 2000, e il successivo transito presso una pubblica Amministrazione/Ente del comparto contrattualizzato, comporta il passaggio al regime del TFR per l'intero rapporto di lavoro.


4.6 Dipendenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige

Per i dipendenti di alcune Amministrazioni/Enti della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige trova applicazione la disciplina previdenziale speciale introdotta, in attuazione dell’articolo 2, commi da 5 a 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rispettivamente, dalla legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 e dalla legge provinciale 3 maggio 1999, n. 1 (successivamente sostituita dalla legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6).

In base a tale disciplina, le Amministrazioni/Enti interessati, pur mantenendo l’iscrizione all’INPS ai fini previdenziali e versando la relativa contribuzione, erogano direttamente ai propri dipendenti il cosiddetto “TFR provinciale”, calcolato ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile.

Contestualmente, l’INPS continua a liquidare il TFS, per lo stesso periodo, all’Amministrazione/Ente, e non al dipendente, previa procura speciale irrevocabile rilasciata dal dipendente stesso.

La natura ibrida del sistema determina rilevanti implicazioni operative e giuridiche, in particolare nei casi di dipendenti che risolvono il rapporto di lavoro presso un’Amministrazione/Ente in regime di “TFR provinciale” e, senza soluzione di continuità, vengono assunti da pubbliche Amministrazioni/Enti che applicano, in materia di liquidazione del TFR, la normativa generale di cui al D.P.C.M. 20 dicembre 1999.

In tali ipotesi, infatti, l’INPS, in deroga al principio generale secondo cui la continuità del rapporto previdenziale non consente il pagamento della prestazione prima della cessazione definitiva dal servizio, procede alla liquidazione del TFS maturato fino alla data del passaggio in favore dell’Amministrazione/Ente di provenienza e non del dipendente. In favore del lavoratore, invece, viene corrisposto solo il TFS o il TFR maturato in relazione al nuovo rapporto di lavoro.

5. Schema riepilogativo delle casistiche descritte

Provenienza

Casistica

Destinazione

Prestazione prevista

Adempimenti Strutture INPS

Regime TFS/TFR

Amministrazioni/Enti

iscritti

all’

ex INADEL

o all’

ex ENPAS

Mobilità volontaria o mobilità concordata

Amministrazioni/Enti

iscritti all’

ex INADEL o

ex ENPAS

Al dipendente compete la prestazione prevista dall’ordinamento dell’Amministrazione/Ente di destinazione (IPS, BUONUSCITA o TFR) sulla base della complessiva anzianità utile

Al momento della definitiva cessazione dal servizio o della prima interruzione dell’iscrizione previdenziale, la Struttura INPS competente procede alla liquidazione di un’unica prestazione

Il dipendente conserva il regime previdenziale

(TFS/TFR) che aveva nell’Amministrazione/Ente di provenienza

Mobilità in uscita

Amministrazioni/Enti non iscritti (es. Regione Abruzzo, Regione Siciliana, EPNE,

Authority)

Al dipendente compete la prestazione prevista dall’ordinamento dell’Amministrazione/Ente di destinazione sulla base della complessiva anzianità utile

L’INPS trasferisce quanto maturato presso l’Amministrazione/Ente di provenienza

Il dipendente conserva il regime previdenziale

(TFS/TFR) che aveva nell’Amministrazione/Ente di provenienza

Mobilità verso

l’INPS

(datore di lavoro)

INPS

Indennità di anzianità di cui alla legge n. 75/1980 o TFR ai sensi del D.P.C.M. 20 dicembre 1999 sulla base dell’intera anzianità di servizio

Il Polo nazionale “Lavorazioni dipendenti INPS” elabora e calcola il TFS/TFR lordo maturato all’atto del passaggio

Il dipendente conserva il regime previdenziale

(TFS/TFR) che aveva nell’Amministrazione/Ente di provenienza

Vincita concorso pubblico

senza soluzione di continuità dopo il 31 dicembre 2000

Amministrazioni/Enti iscritti del comparto

contrattualizzato

All’atto della definitiva cessazione dal servizio o della prima interruzione dell’iscrizione previdenziale, al dipendente compete un unico TFS solo se non risulta precedentemente corrisposta la prestazione;

al dipendente che transita da un’Amministrazione/Ente del comparto non contrattualizzato a un’Amministrazione/Ente del comparto contrattualizzato compete un TFR con montante TFS.

TFS oppure

TFR con montante TFS

Il dipendente conserva il regime TFS se per il primo rapporto di lavoro non ha percepito la prestazione;

è in regime TFR il dipendente che ha già percepito il TFS per il primo rapporto di lavoro e il dipendente che transita da un’Amministrazione/Ente del comparto non contrattualizzato a un’Amministrazione/Ente del comparto contrattualizzato

Vincita concorso pubblico

senza soluzione di continuità

Amministrazioni/Enti non iscritti (es. Regione Abruzzo, Regione Siciliana, EPNE

Authority)

Si matura il diritto alla prestazione (Buonuscita o IPS) spettante al momento della cessazione dell’iscrizione previdenziale all’ex ENPAS o all’ex INADEL

L’INPS corrisponde la prestazione all’atto del passaggio

L’Amministrazione/Ente di destinazione non iscritto valuta in base al proprio regolamento il tipo di prestazione spettante

Amministrazioni/Enti non iscritti (es. CRI, CCIIAA, INAIL)

Mobilità in entrata

Amministrazioni/Enti

iscritti all’

ex INADEL o all’ex ENPAS

Al dipendente spetta un unico TFS /TFR in base alla cassa di appartenenza (INADEL/ENPAS) dell’ultima Amministrazione/Ente

La prestazione maturata presso l’Amministrazione/Ente di provenienza viene trasferita alla Struttura INPS competente

Il dipendente conserva il regime previdenziale

(TFS/TFR) che aveva nell’Amministrazione/Ente di provenienza

Vincita concorso pubblico

senza soluzione di continuità

Amministrazioni/Enti

iscritti all’

ex INADEL o

All’ex ENPAS

L’Amministrazione/Ente di provenienza liquida la prestazione maturata al momento delle dimissioni per vincita concorso pubblico

L’INPS liquida solo la prestazione relativa al servizio con iscrizione all’ex INADEL o all’ENPAS al momento del collocamento a riposo o della prima interruzione dell’iscrizione previdenziale

Il dipendente, se assunto presso Amministrazioni/Enti iscritti dopo il 31 dicembre 2000, è in regime TFR

Enti interessati da soppressioni e fusioni

Mobilità

Subentro di Amministrazioni/Enti

iscritti all’

ex INADEL o

all’ex ENPAS

Al personale trasferito, dalla data di assunzione in servizio si applicano le disposizioni vigenti presso l’Amministrazione/Ente di destinazione in materia di trattamenti di fine servizio e fine rapporto

L’importo della prestazione maturata presso l’Ente di provenienza viene trasferito alla Struttura INPS competente

Il dipendente conserva il regime previdenziale

(TFS/TFR) che aveva nell’Ente di provenienza

Enti privati del comparto sanità

obbligati al Fondo di Tesoreria

Mobilità

Strutture sanitarie pubbliche

Si avranno due distinte prestazioni:

TFR Fondo Tesoreria + TFR ai sensi del D.P.C.M. 20 dicembre 1999, entrambi rivalutati

Le quote di TFR accantonate al Fondo Tesoreria rimangono presso il Fondo medesimo e potranno essere liquidate, a domanda del lavoratore, al momento della cessazione del rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessionario

Il dipendente conserva il regime di TFR di cui godeva presso il datore di lavoro obbligato al Fondo di Tesoreria

IPAB iscritte all’ex INADEL depublicizzate

Mobilità con opzione e senza opzione

Permanenza in servizio presso l’IPAB depubblicizzata

Al dipendente è consentita la facoltà di optare per il TFS previsto per il personale dipendente degli Enti Locali entro 90 giorni dalla data di trasformazione della natura giuridica dell’Ente

In caso di opzione per il mantenimento del TFS all’atto della definitiva cessazione spetta l’IPS per l’intera anzianità di servizio;

in assenza di opzione, il TFS maturato fino alla depubblicizzazione dell’Ente viene versato dalla competente Struttura INPS all’IPAB depubblicizzata ai fini di un unico TFR di cui all’2120 c.c. da calcolarsi sull’intera anzianità di servizio.

Il dipendente che ha esercitato l’opzione conserva il diritto al TFS

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga

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