INDICE
1. Premessa
2. Il FPSP istituito dall’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2021 e i lavoratori assicurati
2.1 Categorie di lavoratori assicurati al FPSP
2.1.1 Figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi, dei direttori tecnici e degli istruttori presso società sportive
3. Diritto e misura ai fini della maturazione dei requisiti utili per il riconoscimento dei trattamenti pensionistici in favore dei lavoratori iscritti al FPSP
3.1 Annualità contributiva utile ai fini delle prestazioni
3.2 Rapporti tra la contribuzione FPSP e la contribuzione versata o accreditata presso l’AGO-FPLD e la Gestione autonoma CD/CM
3.3 Contribuzione utile ai fini della pensione di vecchiaia anticipata in favore dei soggetti iscritti al FPSP alla data del 31 dicembre 1995
3.4 Contribuzione utile ai fini della pensione anticipata e di vecchiaia in favore dei soggetti iscritti al FPSP dal 1° gennaio 1996 e dal 1° luglio 2023
3.5 Contribuzione estera in qualità di lavoratore sportivo
3.6 Retribuzione pensionabile. Massimale giornaliero di retribuzione pensionabile e massimale di retribuzione imponibile
4. Calcolo della pensione a carico del FPSP per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
5. Calcolo della pensione a carico del FPSP per i soggetti in possesso di anzianità contributiva successiva al 31 dicembre 1995
6. Le prestazioni pensionistiche erogate dal FPSP
7. Pensione di vecchiaia anticipata per i lavoratori sportivi (decreto legislativo n. 166/1997 – Art. 9 del D.P.R. n. 157/2013)
8. Requisiti per il diritto a pensione in favore dei soggetti iscritti al FPSP con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 e per i lavoratori sportivi iscritti a decorrere dal 1° luglio 2023
8.1 Pensione anticipata contributiva (articolo 24, commi 10 e 11, del decreto-legge n. 201/2011
8.1.1 Applicazione degli incrementi della speranza di vita al requisito contributivo
8.1.2 Decorrenza del trattamento pensionistico
8.2 Pensione di vecchiaia contributiva (articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201/2011)
9. Liquidazione delle prestazioni in forma contributiva ai sensi dell’articolo 1, comma 374, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che modifica l’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 166/1997
10. Le altre prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo
11. Redditi da lavoro sportivo dilettantistico: rilevanza
11.1 Incumulabilità delle pensioni con i redditi da lavoro
11.2 Ulteriori fattispecie in cui ha rilevanza lo svolgimento del lavoro sportivo dilettantistico. APE sociale e indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale
11.3 Norma transitoria
12. Allegati
1. Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 256 del 2 novembre 2022 è stato pubblicato il decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”.
I criteri direttivi delle citate disposizioni sono finalizzati a garantire l’osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico che in quello professionistico, nonché ad assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport anche ai fini del riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell’attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e sviluppo sociale.
Il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, introduce la definizione di “lavoratore sportivo”, senza distinzione fra settore professionistico e settore dilettantistico, e dispone l’iscrizione dei lavoratori sportivi subordinati al “Fondo Pensione Sportivi Professionisti” gestito dall’INPS.
Il Fondo assume, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame, la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (di seguito FPSP o Fondo). Agli iscritti si applica la disciplina previdenziale di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166.
Le disposizioni sono entrate in vigore a decorrere dal 1° luglio 2023[1] stante quanto ulteriormente disposto, in termini di proroga, dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 49 del 27 febbraio 2023. Dalla medesima data sono abrogati:
a) la legge 14 giugno 1973, n. 366;
b) la legge 23 marzo 1981, n. 91;
c) l'articolo 3 della legge 16 dicembre 1991, n. 398;
d) l’articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
Tanto premesso, con la presente circolare, acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono istruzioni in merito all’applicazione delle disposizioni in argomento.
2. Il FPSP istituito dall’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2021 e i lavoratori assicurati
A norma dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2021, come modificato dal decreto legislativo n. 163/2022, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall’INPS i lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività.
Come anticipato, a decorrere dal 1° luglio 2023, il predetto Fondo assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del decreto legislativo n. 166/1997.
Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile, operanti nei settori professionistici.
Il comma 2 del medesimo articolo 35 stabilisce che nell’area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale. A tale fine i medesimi sono iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con l’applicazione del relativo regime previdenziale.
2.1 Categorie di lavoratori assicurati al FPSP
Secondo la definizione fornita dall’articolo 2, comma 1, lettera dd), del decreto legislativo n. 36/2021 è “lavoratore sportivo: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara e ogni altro tesserato che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo nei termini indicati dall’articolo 25”.
L’articolo 25, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo, come integrato dal decreto legislativo n. 163/2022, precisa inoltre che: “È lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo [...] le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale”.
L’articolo 25, comma 1-ter, del decreto legislativo in oggetto prevede altresì che: “Le mansioni necessarie, oltre a quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di attività sportiva, sono approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali […]”[2].
Con riferimento al regime previdenziale applicabile ai lavoratori sportivi come sopra individuati, l’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2021 prevede che sono iscritti al FPSP: “I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività”, nonché, qualora ne ricorrano i presupposti: “i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, operanti nei settori professionistici”.
Diversamente, ai sensi del comma 2 dell’articolo 35, sono iscritti – e si applicano le relative norme – alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 “i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome” nel settore del dilettantismo.
In ragione di ciò, l’elenco dei profili di lavoratori che esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo iscrivibili al FPSP sono i seguenti:
- atleta;
- allenatore;
- istruttore;
- direttore tecnico;
- direttore sportivo;
- preparatore atletico;
- direttore di gara;
- ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva.
In merito alle disposizioni, anche di carattere previdenziale, da applicare ai rapporti di lavoro sportivo, l’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 36/2021, dispone che: “Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario”.
2.1.1 Figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi, dei direttori tecnici e degli istruttori presso società sportive
Il comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 36/2021 stabilisce che le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici e degli istruttoripresso società sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del decreto 15 marzo 2005 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, a partire dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del medesimo decreto legislativo e, pertanto, sono iscritti al FPSP o alla Gestione separata a decorrere dal 1° luglio 2023, secondo le disposizioni precedentemente richiamate (cfr. anche la circolare n. 88 del 31 ottobre 2023).
Le medesime figure professionali, già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo (di seguito, FPLS), avevano diritto di optare, entro il 30 giugno 2024, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento (cfr. il messaggio n. 1190 del 20 marzo 2024).
Resta ferma, pertanto, l’iscrizione al FPLS per le ulteriori categorie di cui ai punti n. 20 e n. 22 del citato D.M. 15 marzo 2005 e, segnatamente, nei confronti di impiegati e operai addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi, massaggiatori e dipendenti delle società sportive.
Le figure professionali già iscritte al FPLS di cui ai punti n. 20 e n. 22 del D.M. 15 marzo 2005 come sopra individuate, che non hanno optato per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento e che siano iscritti al FPSP in qualità di lavoratori sportivi a decorrere dal 1° luglio 2023 e al FPLS per la pregressa contribuzione, ai fini del diritto alla pensione e dell'individuazione dell'età pensionabile, possono accedere ai trattamenti pensionistici previsti, con il sistema misto o contributivo, a seconda se siano in possesso di anzianità contributiva in data antecedente o dal 1° gennaio 1996, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, in ragione del principio della prevalenza di contribuzione acquisita in una delle categorie tra quelle indicate, anche in relazione alla ripartizione prevista dal comma 1 del medesimo articolo 2.
Si ricorda che l’ampliamento delle categorie dei lavoratori come sopra individuate, avvenuto sulla scorta dell'evoluzione delle professionalità e delle forme di regolazione collettiva dei rapporti di lavoro del settore dello spettacolo, a norma del citato D.M. 15 marzo 2005, ne ha determinato l’iscrizione al FPLS in epoca comunque successiva al 31 dicembre 1995. Conseguentemente, per tali categorie di lavoratori, qualora siano privi di anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996 (ad esempio, contribuzione obbligatoria proveniente dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti utilizzabile in applicazione della Convenzione INPS/ENPALS), la contribuzione utilmente versata ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico ricade interamente nel sistema contributivo.
Diversamente le medesime figure, già iscritte al FPLS, che hanno optato per il mantenimento dell’attuale regime previdenziale, possono continuare ad accedere alla pensione secondo i requisiti previsti nel FPLS.
3. Diritto e misura ai fini della maturazione dei requisiti utili per il riconoscimento dei trattamenti pensionistici in favore dei lavoratori iscritti al FPSP
Come anticipato in premessa, il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 35 del decreto legislativo in esame prevede che ai lavoratori iscritti al FPSP si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 166/1997.
Di seguito, si riepilogano le principali regole vigenti ai fini della determinazione del diritto e della misura per la maturazione dei requisiti utili per il conseguimento dei trattamenti pensionistici a carico del FPSP.
3.1 Annualità contributiva utile ai fini delle prestazioni
Fermo restando quanto precisato al paragrafo 2.1 della circolare n. 17 del 5 febbraio 2019, relativamente alla disciplina vigente anteriormente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 166/1997, a decorrere dal 1° luglio 2023, in conformità a quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo, per le figure dei lavoratori sportivi titolari di contratto di lavoro subordinato, a prescindere dall’appartenenza o meno al settore dilettantistico o al settore professionistico, l’annualità minima di contribuzione richiesta ai fini della copertura assicurativa per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) utile per il diritto a pensione è fissata in 260 contributi giornalieri.
Posto che l’anzianità contributiva per i lavoratori iscritti al FPSP è espressa in giornate, considerando l'anno lavorativo convenzionale di 312 giorni, cui corrispondono 12 mesi, ciascuno dei quali di 26 giorni, ai fini del perfezionamento dell’annualità contributiva prevista si deve tenere conto, oltre che del numero dei contributi giornalieri richiesti annualmente (260), anche dell’anzianità assicurativa utile per la copertura degli anni richiesti dalla legge per la concessione della prestazione, ossia dell’arco assicurativo temporale che deve trascorrere dalla data del primo contributo versato e accreditato al FPSP fino alla decorrenza della pensione (ad esempio, nel caso della pensione di vecchiaia, almeno 20 anni).
Ne consegue che, nel caso di un lavoratore che maturi il requisito contributivo antecedentemente a quello assicurativo, il diritto a pensione non si perfeziona fino al raggiungimento degli anni di assicurazione richiesti dalla legge.
Anche nelle ipotesi di passaggi tra Gruppi (B/C), con riferimento alle categorie di lavoratori trattate al precedente paragrafo 2.1.1, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 182/1997, che, come già precisato, prevedono, ai fini del diritto ai trattamenti pensionistici e dell'individuazione dell'età pensionabile, l’accesso agli stessi con il sistema misto o contributivo, in ragione del principio della prevalenza di contribuzione acquisita in una determinata categoria.
3.2 Rapporti tra la contribuzione FPSP e la contribuzione versata o accreditata presso l’AGO-FPLD e la Gestione autonoma CD/CM
I rapporti intercorrenti tra i soggetti titolari di posizione contributiva sia presso il FPSP sia presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (di seguito, FPLD) dell’Assicurazione generale obbligatoria (di seguito, AGO) sono disciplinati dall’articolo 16, comma primo, del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420.
Le modalità attuative in merito all’applicabilità di tale norma sono state dettagliate nella Convenzione ENPALS/INPS stipulata in data 3 dicembre 1973, illustrata con la circolare n. 713 Prs. - n. 4871 C. e V. - n. 7870 O. - n. 54 I.B./85 del 16 aprile 1974 e successivamente con il messaggio n. 14371 del 1° giugno 2007, con il quale sono stati forniti chiarimenti relativamente ai casi di lavoratori titolari di contribuzione presso la gestione ex ENPALS, il FPLD e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell’Istituto (cfr. la circolare n. 83 del 20 maggio 2016, Parte 1, paragrafo 2).
È altresì consentito il cumulo gratuito nei casi di contribuzione mista ex ENPALS/CD-CM (Gestione autonoma Coltivatori Diretti Mezzadri e Coloni) in virtù delle disposizioni di cui all’articolo 4-ter del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.
Al riguardo si evidenzia che, nel caso degli sportivi professionisti iscritti al FPSP in data antecedente e dal 1° gennaio 1996 (incluse le categorie degli ex sportivi professionisti delle Federazioni del Motociclismo, fino alla data del 7 giugno 2011, e del Pugilato, fino alla data del 19 dicembre 2013) e dei lavoratori sportivi assicurati a decorrere dal 1° luglio 2023, in possesso di almeno 20 di anzianità contributiva per attività lavorativa svolta nella specifica qualifica di lavoratore sportivo, la cumulabilità della contribuzione AGO-FPLD e/o CD/CM con la contribuzione versata e accreditata al FPSP, in applicazione delle citate norme, è utile ai fini della determinazione della sola misura del trattamento pensionistico.
Si precisa che nei casi in cui i lavoratori sportivi, iscritti al FPSP dal 1° gennaio 1996 o dal 1° luglio 2023, non maturino i requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi richiesti nel FPSP (cfr. l’Allegato n. 2), i medesimi possono perfezionare il diritto a pensione, utilizzando anche la contribuzione da lavoro dipendente versata nel FPLD e nella Gestione autonoma CD/CM, avvalendosi di uno degli istituti di cumulo di periodi assicurativi.
Qualora la contribuzione versata e accreditata in qualità di sportivo professionista, già iscritto al FPSP alla data del 31 dicembre 1995, non sia sufficiente ai fini della maturazione dei requisiti per il conseguimento della specifica pensione anticipata di vecchiaia a carico del FPSP, la stessa può essere utilizzata, ai fini di un diritto a pensione, in applicazione del citato articolo 16 del D.P.R. n. 1420/1971, nelle ipotesi di istanze di pensionamento anticipato o di vecchiaia secondo i requisiti previsti nell’AGO per i lavoratori dipendenti come stabiliti dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Peraltro, ai fini del riconoscimento dei trattamenti pensionistici, resta ferma la possibilità di valorizzare la contribuzione versata e accreditata sia presso il FPLS sia presso il FPSP ai fini della concessione di un unico trattamento, secondo i requisiti più elevati previsti dal decreto-legge n. 201/2011.
Le disposizioni di cui al citato articolo 16 del D.P.R. n. 1420/1971 si applicano in alternativa alle disposizioni che disciplinano gli istituti di:
- computo di cui all’articolo 3 del D.M. 2 maggio 1996, n. 282;
- totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni;
- cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, come modificato dall’articolo 1, comma 76, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
- cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti di cui all’articolo 1, commi da 239 a 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.
3.3 Contribuzione utile ai fini della pensione di vecchiaia anticipata in favore dei soggetti iscritti al FPSP alla data del 31 dicembre 1995
Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata a carico del Fondo di cui al decreto legislativo n. 166/1997 e di cui all’articolo 9 del D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157, per i soggetti iscritti al FPSP alla data del 31 dicembre 1995, è utile la contribuzione effettiva versata in qualità di sportivo professionista, la contribuzione volontaria versata al medesimo Fondo, la contribuzione d’ufficio (esclusivamente per gli sportivi professionisti già iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 1995), la contribuzione da riscatto correlata ad attività lavorativa riconducibile al settore dello sport versata/accreditata al Fondo.
Il primo contributo utile a determinare la maturazione dei requisiti alla pensione di vecchiaia anticipata a carico del Fondo (20 anni di assicurazione) deve risultare versato o accreditato al Fondo stesso.
Ai fini del perfezionamento del requisito dei 20 anni di assicurazione al Fondo, per l’accesso ai trattamenti pensionistici in favore dei lavoratori sportivi, concorre anche la contribuzione figurativa per servizio militare o per maternità accreditata al medesimo Fondo.
A seguito della riorganizzazione e della riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché della nuova denominazione del Fondo, si precisa che la contribuzione proveniente da altre gestioni previdenziali, ricongiunta a titolo oneroso al FPSP a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e della legge 5 marzo 1990, n. 45, concorre alla determinazione della sola misura della pensione, in presenza di almeno 20 anni di assicurazione e di contribuzione versata/accreditata al Fondo e riferita a effettive prestazioni lavorative svolte esclusivamente con la qualifica di sportivo.
3.4 Contribuzione utile ai fini della pensione anticipata e di vecchiaia in favore dei soggetti iscritti al FPSP dal 1° gennaio 1996 e dal 1° luglio 2023
Per i lavoratori sportivi iscritti al FPSP a decorrere dal 1° gennaio 1996 o dal 1° luglio 2023, ai fini del perfezionamento dei requisiti assicurativi e contributivi richiesti nel sistema interamente contributivo dal decreto-legge n. 201/2011, si rinvia al successivo paragrafo 8, tenuto conto che è utile anche la contribuzione ricongiunta ai sensi delle leggi n. 29/1979 e n. 45/1990.
3.5 Contribuzione estera in qualità di lavoratore sportivo
Anche ai lavoratori iscritti al FPSP si applicano le disposizioni in materia di pensioni in regime internazionale.
In particolare, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo sono utili anche i periodi assicurativi maturati in Paesi nei confronti dei quali trovano applicazione i regolamenti UE (Stati UE, SEE e Svizzera) e in Paesi extra UE con i quali l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, nel rispetto del minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione internazionale previsto dalla normativa UE (52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali. Possono essere totalizzati, inoltre, i periodi assicurativi maturati nel Regno Unito sia in periodi antecedenti che successivi alla Brexit (cfr. la circolare n. 53 del 6 aprile 2021).
Premesso quanto sopra, la normativa nazionale previdenziale del settore dello sport stabilisce che, ai fini del conseguimento dei trattamenti pensionistici a carico del FPSP, è necessario verificare che l’attività del lavoratore sia stata svolta in qualità di sportivo. In presenza di attività prestata in Stati UE e SEE, Svizzera o Regno Unito, nella sezione 4 del “SED P5000”, al punto 4.3.1.1.7 “Occupazione”, è indicata, con il codice a quattro cifre ISCO – 08, la tipologia di attività sportiva certificata.
La contribuzione estera in qualità di lavoratore sportivo, certificata dalle Istituzioni estere nei SED, nei formulari internazionali equivalenti previsti dalle convenzioni bilaterali e nell’eventuale documentazione allegata, può essere utilizzata per perfezionare il diritto ai trattamenti pensionistici a carico del FPSP.
3.6 Retribuzione pensionabile. Massimale giornaliero di retribuzione pensionabile e massimale di retribuzione imponibile
Per gli sportivi professionisti già iscritti al FPSP alla data del 31 dicembre 1995 vige un massimale di retribuzione pensionabile giornaliero previsto dall’articolo 12, comma settimo, del D.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall’articolo 2, comma 7, del decreto legislativo n. 166/1997, rappresentato dall’importo del massimale annuo di retribuzione pensionabile vigente tempo per tempo nell’AGO ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, diviso per 312 (cfr. l’art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 166/1997).
Per gli sportivi professionisti iscritti al FPSP a decorrere dal 1° gennaio 1996 e per i lavoratori sportivi iscritti dalla data del 1° luglio 2023, o comunque in possesso di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 1996, si applica il massimale di retribuzione imponibile di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, previsto per i lavoratori che accedono al trattamento di pensione con il sistema contributivo.
4. Calcolo della pensione a carico del FPSP per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
Nulla è innovato per quanto attiene il calcolo dei trattamenti pensionistici a carico del FPSP in favore degli sportivi professionisti già iscritti alla data del 31 dicembre 1995 o dei lavoratori sportivi che possono fare valere comunque pregressa contribuzione alla medesima data. Al riguardo si fa rinvio alle indicazioni fornite al paragrafo 7 della circolare n. 17/2019.
5. Calcolo della pensione a carico del FPSP per i soggetti in possesso di anzianità contributiva successiva al 31 dicembre 1995
Agli sportivi professionisti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 e ai lavoratori sportivi iscritti al FPSP a decorrere dal 1° luglio 2023, comunque in possesso di anzianità contributiva non antecedente al 1° gennaio 1996, in base al disposto dell’articolo 1, comma 6, della legge n. 335/1995, il diritto e l’importo della pensione annua sono determinati secondo le regole del sistema contributivo.
6. Le prestazioni pensionistiche erogate dal FPSP
Il FPSP assicura, al raggiungimento di determinati requisiti, i seguenti trattamenti pensionistici:
- pensione di vecchiaia anticipata (lavoratori già iscritti al FPSP al 31 dicembre 1995);
- pensione di vecchiaia (cfr. l’art. 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201/2011);
- pensione anticipata (cfr. l’art. 24, commi 10 e 11, del decreto-legge n. 201/2011);
- assegno ordinario di invalidità;
- pensione di inabilità;
- pensione ai superstiti;
- pensione supplementare;
- supplemento di pensione.
7. Pensione di vecchiaia anticipata per i lavoratori sportivi (decreto legislativo n. 166/1997 – Art. 9 del D.P.R. n. 157/2013)
Gli sportivi professionisti in possesso di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 possono accedere alla pensione di vecchiaia anticipata in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 166/1997, nonché alle novità introdotte dal decreto-legge n. 201/2011 e al conseguente Regolamento di armonizzazione emanato con il D.P.R. n. 157/2013 (cfr. l’art. 9), secondo i requisiti indicati nella seguente tabella.
Periodo di riferimento | Età Uomini e Donne | Assicurazione | Nr. Contributi |
Dal 01.01.2022 al 31.12.2026 | 54 anni | 20 anni* | 5.200** |
Dal 01.01.2027*** | 54 anni*** | 20 anni* | 5.200** |
* Di iscrizione al Fondo.
** A regime. Per attività svolta esclusivamente con la qualifica di sportivo professionista.
*** Requisito da adeguare agli eventuali incrementi della speranza di vita.
La pensione è subordinata alla cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi.
8. Requisiti per il diritto a pensione in favore dei soggetti iscritti al FPSP con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 e per i lavoratori sportivi iscritti a decorrere dal 1° luglio 2023
La disciplina di cui al decreto-legge n. 201/2011 consente agli iscritti al FPSP, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, e ai lavoratori sportivi iscritti a fare data dal 1° luglio 2023, di conseguire il diritto alla pensione come indicato nei successivi paragrafi 8.1 e 8.2.
8.1 Pensione anticipata contributiva (articolo 24, commi 10 e 11, del decreto-legge n. 201/2011)
A decorrere dal 1° gennaio 2012 la pensione anticipata, come prevista dall’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011, si consegue, previa risoluzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi, al ricorrere dei requisiti di cui alla seguente tabella:
Periodo di riferimento | Anzianità contributiva uomini | Anzianità contributiva donne |
Dal 01.01.2023 al 31.12.2026 | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi |
Dal 01.01.2027* | 42 anni e 10 mesi* | 41 anni e 10 mesi* |
* Requisito da adeguare agli eventuali incrementi della speranza di vita.
Per il perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata a favore dell’assicurato, fermo restando che, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge n. 335/1995, ai fini del computo di detta contribuzione non concorre quella derivante dalla prosecuzione volontaria e la contribuzione accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5.
Fermo restando quanto previsto dal citato comma 10 dell’articolo 24, il diritto alla pensione anticipata può essere conseguito altresì al verificarsi dei requisiti di cui alla tabella che segue:
Periodo di riferimento | Età anagrafica uomini e donne | Anzianità contributiva |
Dal 01.01.2023 al 31.12.2026 | 64 anni | 20 anni |
Dal 01.01.2027* | 64 anni* | 20 anni* |
* Requisiti da adeguare agli eventuali incrementi della speranza di vita.
Ciò a condizione che l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995, annualmente rivalutato, c.d. importo soglia (per i soggetti che hanno maturato i requisiti alla pensione entro il 31 dicembre 2023) e, per effetto di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 125, lettera b), n. 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, anche legge di Bilancio 2024), per i soggetti che maturano i requisiti a pensione a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’ammontare mensile della prima rata di pensione deve risultare non inferiore a 3 volte l'importo dell'assegno sociale. L’importo soglia di 3 volte l’assegno sociale è ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 125, lettera b), numero 3), della legge di Bilancio 2024, per le pensioni aventi decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024, l’importo della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201/2011 non può, in ogni caso, superare l'importo massimo mensile corrispondente a cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno. Al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011, è posto in pagamento l’intero importo della pensione perequato nel tempo (cfr. i paragrafi 3.3. e 3.5 della circolare n. 46 del 13 marzo 2024).
Per effetto dell’articolo 1, comma 183, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, anche legge di Bilancio 2025), dal 1° gennaio 2030 il requisito dell’importo soglia richiesto per l’accesso alla pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201/2011 è elevato da 3 a 3,2 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995.
La modifica riguarda i lavoratori che maturano dal 1° gennaio 2030 i requisiti per la pensione anticipata di cui al citato articolo 24, comma 11.
Resta ferma la disciplina prevista dalla legge di Bilancio 2024 per le lavoratrici madri per le quali l’importo soglia è ridotto a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale, in presenza di un figlio, e a 2,6 volte, in presenza di due o più figli (cfr. il paragrafo 3.1 della circolare n. 46/2024).
Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione effettiva è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria e da riscatto).
8.1.1 Applicazione degli incrementi della speranza di vita al requisito contributivo
Per effetto dell’articolo 1, comma 125, lettera c), della legge di Bilancio 2024, dal 1° gennaio 2024, il requisito di 20 anni di contribuzione effettiva di cui all’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201/2011 deve essere adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Al riguardo si fa presente che il decreto direttoriale 18 luglio 2023, del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha previsto che, per il biennio 2025/2026, i requisiti pensionistici non sono incrementati.
8.1.2 Decorrenza del trattamento pensionistico
In applicazione dell’articolo 1, comma 125, lettera b), numero 3), della legge di Bilancio 2024, dal 1° gennaio 2024 il diritto alla prima decorrenza utile della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201/2011 si consegue trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra). Il trattamento pensionistico maturato sulla base dei requisiti vigenti dal 1° gennaio 2024 non può avere decorrenza anteriore al 1° maggio 2024.
8.2 Pensione di vecchiaia contributiva (articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201/2011)
I lavoratori iscritti al FPSP con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 e i lavoratori sportivi iscritti dal 1° luglio 2023 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
a) maturazione degli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti al FPLD, di seguito indicati, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995, annualmente rivalutato (c.d. importo soglia), per coloro che hanno maturato i requisiti a pensione entro il 31 dicembre 2023, e non inferiore all’importo dell’assegno sociale per coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2024 (cfr. l’art. 1, comma 125, lett. a) della legge di Bilancio 2024).
Periodo di riferimento | Età anagrafica uomini | Età anagrafica donne | Anzianità contributiva |
Dal 01.01.2023 al 31.12.2026 | 67 anni | 67 anni | 20 anni |
Dal 01.01.2027* | 67 anni* | 67 anni* | 20 anni |
* Requisito da adeguare agli eventuali incrementi della speranza di vita.
Ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva di cui sopra restano confermate le
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 40, della legge n. 335/1995, in materia di accrediti figurativi;
b) cinque anni di contribuzione effettiva (obbligatoria, volontaria e da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo, a prescindere dall’importo della pensione, all’età di 70 anni sia per gli uomini sia per le donne; dal 1° gennaio 2013 l’età anagrafica deve essere incrementata, tempo per tempo, dei previsti adeguamenti alla speranza di vita. Per il periodo gennaio 2023/dicembre 2026 il requisito anagrafico è di 71 anni.
Si precisa che i descritti trattamenti di pensione con il sistema contributivo sono subordinati alla condizione della cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi.
9. Liquidazione delle prestazioni in forma contributiva ai sensi dell’articolo 1, comma 374, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che modifica l’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 166/1997
Per i trattamenti pensionistici da liquidarsi con il sistema contributivo - secondo i requisiti sopra esposti - in favore degli sportivi professionisti iscritti al Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995, l’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 166/1997, come modificato dall’articolo 1, comma 374, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, stabilisce che: “Per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data, stante la specificità dell'attività lavorativa svolta, è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico, un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto nelle suddette qualifiche, fino ad un massimo di cinque anni, applicando i coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995”.
In particolare, per effetto della disposizione in argomento, all’età anagrafica, necessaria agli sportivi professionisti per accedere alla pensione con il sistema di calcolo contributivo secondo i requisiti di cui all’articolo 24, commi 6, 7 e 11, del decreto-legge n. 201/2011 è possibile aggiungere un anno ogni quattro anni di effettiva attività lavorativa svolta nella specifica qualifica, fino a un massimo di cinque anni.
Vista l’equiparazione delle tutele previdenziali, in favore dei lavoratori iscritti, appartenenti all’area del professionismo e all’area del dilettantismo, secondo la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 166/1997, la disposizione in argomento è applicabile anche ai lavoratori sportivi come individuati dal decreto legislativo n. 36/2021, iscritti al FPSP a decorrere dal 1° luglio 2023 o che siano comunque in possesso di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 1996 e privi di contribuzione al 31 dicembre 1995.
Il beneficio non si applica nelle ipotesi di accesso ai trattamenti pensionistici con il sistema contributivo avvalendosi di uno degli istituti di cumulo dei periodi assicurativi.
Si precisa che, per le lavoratrici madri, il beneficio in parola esclude l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 40, lettera c), della legge n. 335/1995.
10. Le altre prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo
Per gli altri trattamenti pensionistici erogati dal Fondo (assegno ordinario di invalidità, pensione di inabilità, pensione ai superstiti, pensione supplementare e supplemento di pensione) si fa rinvio alle indicazioni fornite dal paragrafo 13 al paragrafo 17 della circolare n. 17/2019.
Per quanto concerne la trasformazione d'ufficio dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della legge 12 giugno 1984, n. 222, si precisa che l’età pensionabile, come indicato nella citata circolare n. 17/2019, è riferita ai lavoratori con anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 1996.
Per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 la pensione di vecchiaia nel FPSP si consegue al raggiungimento dell’età anagrafica prevista in applicazione dell’articolo 9 del D.P.R. n. 157/2013, fermo restando il perfezionamento dei requisiti assicurativi e contributivi prescritti nel Fondo stesso.
11. Redditi da lavoro sportivo dilettantistico: rilevanza
L’articolo 25 del decreto legislativo n. 36/2021 disciplina il rapporto di lavoro sportivo, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico in cui questo si svolge. Pertanto, nei casi in cui l’attività resa dal lavoratore sportivo sia a titolo oneroso, la medesima, in base alla forma contrattuale attraverso la quale è svolta, deve essere ricondotta alle fattispecie tipiche del rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa.
Peraltro, l’articolo 28 del citato decreto legislativo ha introdotto una presunzione di lavoro autonomo nel settore dilettantistico, “nella forma della collaborazione coordinata e continuativa”, al ricorrere di alcuni requisiti nei confronti del medesimo committente, ferma restando la possibilità di instaurare, nell’ambito dei settori dilettantistici, rapporti di lavoro subordinato o rapporti di lavoro autonomo diversi dalle collaborazioni coordinate e continuative.
La riforma del diritto del lavoro sportivo, nell’eliminare il divario di tutele previste tra i lavoratori sportivi del settore del professionismo e del settore del dilettantismo, comporta riflessi nelle ipotesi in cui il reddito derivante dal lavoro sportivo, in particolare quello dilettantistico, assume rilevanza.
Ciò in quanto dal 1° luglio 2023 si applicano, anche nel settore del dilettantismo, le disposizioni innovative in materia di lavoro sportivo contenute nel Capo I del Titolo V del decreto legislativo n. 36/2021 (cfr. la circolare n. 88/2023).
11.1 Incumulabilità delle pensioni con i redditi da lavoro
Qualora il lavoratore sportivo sia pensionato si applica, ove previsto, il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro svolto anche all’estero.
Inoltre, con riferimento ai redditi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa si chiarisce che, indipendentemente dall’importo, i medesimi comportano l’applicazione del regime di incumulabilità della pensione, ove prevista. Ciò nella considerazione che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa è una delle tipologie interessate dal decreto legislativo n. 36/2021 in materia di lavoro sportivo.
Si precisa altresì che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa non è assimilabile al contratto stipulato per lavoro autonomo occasionale.
In particolare, il divieto di cumulo opera sulla base di specifiche disposizioni nei confronti dei titolari di:
a) pensioni o assegni di invalidità a carico dei lavoratori dipendenti e autonomi, delle forme di previdenza esonerative, esclusive o sostitutive della medesima (cfr. la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001); pensione di privilegio, pensione a seguito di dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro e alle mansioni per gli iscritti alla Gestione pubblica;
b) pensione anticipata lavoratori precoci di cui all’articolo 1, commi da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cfr. il paragrafo 2 della circolare n. 99 del 16 giugno 2017);
c) pensione quota 100 di cui all’articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (cfr. il paragrafo 1.4 della circolare n. 11 del 29 gennaio 2019);
d) pensione anticipata con 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019, come modificato dall’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (cfr. la circolare n. 38 dell’8 marzo 2022);
e) pensione anticipata flessibile di cui all’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019, introdotta dall’articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (cfr. la circolare n. 27 del 10 marzo 2023) e dall’articolo 1, comma 139, della legge n. 213/2023 (cfr. la circolare n. 39 del 27 febbraio 2024) e dall’articolo 1, comma 174, della legge n. 207/2024 (cfr. la circolare n. 53 del 5 marzo 2025);
f) pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201/2011, conseguita avvalendosi dell’agevolazione di computare il valore di una o più prestazioni di rendita acquisite presso forme pensionistiche di previdenza complementare di cui all’articolo 1, comma 183, della legge n. 207/2024.
In riferimento alle pensioni di cui alle precedenti lettere c), d), e), f) è prevista una deroga all’incumulabilità in presenza di redditi da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Considerato che per i rapporti instaurati sia con contratti di collaborazione coordinata e continuativa sia come lavoro autonomo occasionale nel settore sportivo dilettantistico è utilizzata la tipologia contrattuale B.04.00, le Strutture territoriali dell’INPS avranno cura di analizzare il contratto di lavoro, al fine di valutare l’eventuale riconducibilità dell’attività nell’ambito del lavoro autonomo occasionale.
11.2 Ulteriori fattispecie in cui ha rilevanza lo svolgimento del lavoro sportivo dilettantistico. APE sociale e indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale
Il lavoro sportivo dilettantistico, dal 1° luglio 2023, assume rilevanza anche ai fini dell’applicazione del regime di incumulabilità previsto per i titolari di APE sociale che, come chiarito al paragrafo 2 della circolare n. 35 del 20 febbraio 2024, è differenziato a seconda delle disposizioni in base alle quali l’accesso al beneficio è stato certificato.
Per i soggetti il cui diritto all’APE sociale è stato certificato sulla base delle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2023, trova applicazione il regime di cui all’articolo 1, comma 183, secondo periodo, della legge n. 232/2016 secondo cui: “L'indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui”.
Come chiarito al paragrafo 4 della circolare n. 100 del 16 giugno 2017, ai fini dell’applicazione del regime di incumulabilità rileva l’inquadramento fiscale dei redditi percepiti dal titolare di APE sociale. Pertanto, i limiti di 8.000 euro e di 4.800 euro lordi annui rilevano in relazione al fatto che i compensi percepiti dai lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo siano stati dichiarati come redditi da lavoro dipendente o assimilato o come redditi da lavoro autonomo.
Con esclusivo riferimento all’inquadramento fiscale dei compensi erogati nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche nell’anno di imposta 2023 si rinvia ai chiarimenti forniti nel successivo paragrafo 11.3.
Per i soggetti, invece, che ricevono la certificazione in base alle disposizioni entrate in vigore dal 1° gennaio 2024, l’incumulabilità con i redditi da lavoro sportivo dilettantistico svolto successivamente alla decorrenza dell’APE sociale è valutata in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 137, della legge di Bilancio 2024, secondo cui: “Il beneficio di cui al comma 136 non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui” (cfr. il paragrafo 2 della circolare n. 35/2024).
In merito a tale fattispecie, considerando che dal 1° luglio 2023 i compensi percepiti dai lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo non sono più fiscalmente inquadrati come redditi diversi, ma come redditi di lavoro dipendente o assimilato o come lavoro autonomo, ne deriva che, salvo i casi di lavoro autonomo occasionale, lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica prestata successivamente alla decorrenza dell’APE sociale determina la decadenza dal beneficio. Al fine di valutare l’eventuale riconducibilità dell’attività di lavoro sportivo dilettantistico nell’ambito del lavoro autonomo occasionale, in presenza della citata tipologia contrattuale B.04.00, è necessario, come chiarito al precedente paragrafo 11.1, che le Strutture territoriali dell’INPS analizzino il contratto di lavoro.
Dal 1° luglio 2023 l’attività sportiva dilettantistica assume rilevanza anche ai fini della verifica dell’incompatibilità dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale con lo svolgimento di attività di lavoro (cfr. art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 207/1996, richiamato dal paragrafo 7 della circolare n. 77 del 24 maggio 2019).
Tale indennità è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa; ne consegue che, salvo per i compensi erogati nel periodo di imposta 2023, per i quali valgono i chiarimenti forniti nel successivo paragrafo 11.3, quelli derivanti da lavoro sportivo dilettantistico nei periodi di imposta successivi al 2023, costituendo redditi da lavoro, comportano la decadenza dall’indennizzo.
11.3 Norma transitoria
L’articolo 51, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 36/2021 dispone che per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo, che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di 15.000 euro.
L’articolo 35, comma 8-quater, del medesimo decreto legislativo prevede che: “Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lettera m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si dà luogo a recupero contributivo”.
Sulla base delle citate disposizioni, per i compensi di importo complessivo non superiore a 15.000 euro, derivanti dalle attività svolte nel settore sportivo dilettantistico dai titolari delle prestazioni esaminate nei paragrafi precedenti, iniziate anteriormente al 1° luglio 2023 (cfr. l’art. 51 del decreto legislativo n. 36/2021) non si dà luogo al recupero per incumulabilità o incompatibilità delle prestazioni medesime relativamente all’anno 2023.
Il predetto criterio, muovendo dal principio di armonizzazione delle disposizioni fiscali e previdenziali (cfr. il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314), si fonda sulla considerazione che dal 1° luglio 2023 si applicano, anche al settore del dilettantismo, le disposizioni in materia di lavoro sportivo contenute nel Capo I del Titolo V del decreto legislativo n. 36/2021 e che l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo di imposta non può superare l'importo complessivo di 15.000 euro.
Tale principio si applica anche nei casi di attività iniziate prima del 1° luglio 2023 anche se successivamente prorogate o rinnovate entro l’anno 2023 purché non vi sia, in ogni caso, soluzione di continuità.
In particolare, per i lavoratori sportivi del settore dilettantistico i compensi suddetti, opportunamente documentati, percepiti esclusivamente nel periodo d'imposta 2023 non sono rilevanti ai fini dell'incumulabilità o delle incompatibilità delle prestazioni esaminate nei paragrafi precedenti con i redditi da lavoro, in quanto sono considerati redditi diversi (cfr. l’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR), purché siano stati erogati dal CONI, dalla società Sport e salute S.p.A., dalle Federazioni Sportive Nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli Enti di Promozione Sportiva, dagli Enti Verband der Südtiroler Sportvereine - Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano (VSS) e dall’Unione delle società sportive altoatesine (U.S.S.A.) e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi il compenso stesso sia riconosciuto nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e non sia conseguito nell'esercizio di attività professionale o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoro dipendente.
La disposizione, peraltro, si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale, resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
Per accertare la sussistenza delle finalità dilettantistiche delle Associazioni sportive dilettantistiche (ASD), le Strutture territoriali devono verificarne l'iscrizione nel Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche presso il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo n. 36/2021.
12. Allegati
L’Allegato n. 1 riepiloga le categorie di lavoratori iscritti al FPSP e i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per gli iscritti al Fondo ante e post 31 dicembre 1995.
GliAllegati n. 2 e n. 3 illustrano, rispettivamente, gli schemi riepilogativi della contribuzione utile a pensione nel Fondo per gli iscritti ante e post 1° gennaio 1996 ai fini dell’accesso alle prestazioni pensionistiche, nonché alcuni esempi relativi all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 374, lettera c), della legge n. 205/2017.
Il Direttore Generale | ||
Valeria Vittimberga |
[1] L’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2021 dispone che: “Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 e ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, che si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2027”.
[2] Il comma 1-ter dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 36/2021 prevede altresì che: “Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell’anno precedente”.