INDICE
1. Aggiornamento del contributo dovuto per l’anno 2024
2. Modalità di pagamento autonome
3. Pagamenti cumulativi e bonifico
4. Esatta determinazione del dovuto mensile in adempimento cumulativo e modalità di “notifica del dovuto tramite lista”
5. Precisazioni su rimborsi, decorrenza dell’obbligo contributivo e relativi adempimenti
6. Recupero delle differenze contributive dovute per periodi pregressi dai ministri di culto nel frattempo pensionati
- 1. Aggiornamento del contributo dovuto per l’anno 2024
Nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2025 è stato pubblicato il decreto interministeriale 30 luglio 2025 (Allegato n. 1), che ridetermina, ai sensi dell’articolo 20 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, il contributo dovuto per l’anno 2024 dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica (di seguito, Fondo Clero).
A decorrere dal 1° gennaio 2024 detto contributo è pari a 2.053,89 euro annui (342,32 euro bimestrali e 171,16 euro mensili); tale importo resta provvisoriamente confermato anche per gli anni 2025, 2026 e 2027 fino a che non sarà emanato un nuovo decreto il quale, in base al disposto della richiamata norma, ne vari l’ammontare.
Si riportano di seguito gli importi dovuti, quale conguaglio dei contributi già versati per gli anni 2024 e 2025 dagli iscritti al Fondo Clero.
Contributo annuo ante aggiornamento | 1.948,66 euro |
Contributo annuo aggiornato | 2.053,89 euro |
Differenza dovuta per ciascun anno | 105,23 euro |
L’importo dovuto a titolo di conguaglio è pari a 17,54 euro per un bimestre e a 8,77 euro per un mese.
Il termine di versamento senza aggravio di interessi è fissato al 31 marzo 2026 e attiene alle sole integrazioni dovute per gli anni 2024 e 2025.
La contribuzione riferita all’anno 2026 sarà adeguata ai nuovi importi a partire dalla prima scadenza di pagamento.
2. Modalità di pagamento autonome
Gli iscritti al Fondo Clero che provvedono autonomamente al versamento del contributo sono i seguenti:
- sacerdoti secolari cattolici esclusi dal sostentamento di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222;
- ministri di culto acattolici tenuti all’assolvimento individuale sulla base di quanto disposto per ciascuna confessione dal relativo decreto ministeriale che ha esteso al culto di appartenenza le disposizioni della legge n. 903/1973;
- sacerdoti secolari cattolici e ministri di culto acattolici autorizzati alla contribuzione volontaria.
È possibile effettuare il pagamento attraverso una delle seguenti modalità:
- online, accedendo al “Portale dei Pagamenti” > “Fondo Clero” disponibile sul sito istituzionale www.inps.it;
- utilizzando l’“Avviso di pagamento pagoPA”, generato tramite il “Portale dei Pagamenti” o ricevuto al proprio domicilio;
- tramite l’APP IO, inquadrando il QR code presente sull’avviso di pagamento o inserendo i dati manualmente;
- presso le banche, gli sportelli ATM, gli esercenti convenzionati e gli Uffici Postali, presentando l’avviso di pagamento in formato cartaceo o digitale.
Il pagamento tramite home banking o ATM può essere effettuato selezionando l’opzione CBILL/pagoPA.
Nella maschera di pagamento è necessario inserire:
- codice azienda: il codice fiscale dell’INPS o, se richiesto, il seguente codice CBILL associato all’INPS: AAQV6;
- codice bollettino: il codice dell’avviso di pagamento (18 cifre, senza spazi);
- importo del versamento.
Per ulteriori dettagli sulle modalità di pagamento è possibile consultare la sezione “DOVE PAGARE” del sito www.pagopa.gov.it.
L’iscritto riceverà in ogni caso gli avvisi di pagamento per l’anno 2026.
3. Pagamenti cumulativi e bonifico
Si conferma la modalità del versamento unico a mezzo bonifico per i pagamenti a cura dei seguenti soggetti:
- l’Istituto centrale per il sostentamento del clero (ICSC), con riferimento ai sacerdoti cattolici rientranti nel sistema del sostentamento di cui alla legge n. 222/1985;
- le diverse confessioni acattoliche, con riferimento ai propri ministri di culto nei casi in cui il decreto ministeriale che ha esteso al culto l’applicabilità della legge n. 903/1973, preveda l’adempimento unico.
I predetti pagamenti cumulativi devono essere effettuati esclusivamente con bonifico diretto in Tesoreria provinciale sulla contabilità speciale intestata alla Direzione provinciale di Terni, in particolare:
- IBAN: IT24K0100004306CS0000006374
- BIC: BITAITRRENT.
I bonifici provenienti da Paesi extra area euro devono essere indirizzati sul conto corrente che la medesima Direzione provinciale intrattiene con Intesa Sanpaolo, il cui IBAN è IT27K0306914405100000004580, BIC/Swift BCITITMMXXX.
L’utilizzo del bonifico viene eccezionalmente consentito anche ai singoli iscritti che si trovino all’estero (contribuenti volontari o contribuenti obbligatori al servizio di una Diocesi italiana o figura equivalente per i ministri di culto acattolici) per i pagamenti a cui sono tenuti alle regolari scadenze.
La deroga è stata prevista per facilitare l’adempimento fuori del territorio nazionale.
Gli iscritti possono avvalersi del bonifico diretto in Tesoreria a condizione che richiedano un’autorizzazione preventiva alla Direzione provinciale di Terni, nell’ambito della quale è istituito il Polo unico nazionale per la gestione degli adempimenti riferiti al Fondo clero.
L’assenso della citata Struttura territoriale è essenziale per consentire l’accredito delle somme a cura dell’operatore, il quale deve abbinare manualmente il pagamento mediante bonifico alla posizione assicurativa interessata, per la conseguente implementazione.
Con riferimento ai bonifici, sia di singoli iscritti che cumulativi, l’acquisizione dell’importo è possibile unicamente se nel campo “causale” sono presenti i seguenti dati:
1) la parola “CLERO”;
2) il codice fiscale del sacerdote o del ministro di culto per i bonifici di singoli iscritti, o l’identificativo dell’ICSC o della confessione acattolica per i bonifici cumulativi;
3) il periodo di riferimento (“dal/al”, in gg/mm/aaaa).
In assenza dei predetti dati e - con esclusivo riferimento ai soli bonifici dei singoli iscritti - in assenza dell’autorizzazione preventiva della Direzione provinciale di Terni, il pagamento non implementerà l’estratto conto per mancanza di individuazione certa della posizione previdenziale.
In conformità alle regole generali, l’autorizzazione fornita dalla Direzione provinciale di Terni conserva validità anche per le scadenze successive alla prima richiesta, fino a quando l’iscritto non ne chieda la revoca.
Si precisa che l’autorizzazione può essere chiesta a mezzo posta elettronica ordinaria, alla casella istituzionale Fondo.Clero@inps.it, oppure via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo direzione.provinciale.terni@postacert.inps.gov.it.
Gli operatori della Direzione provinciale di Terni preposti alla gestione delle attività contabili acquisiscono gli incassi per i bonifici singoli e per quelli cumulativi, avendo cura di trasmettere al settore amministrativo di riferimento gli estremi degli avvenuti versamenti tramite la stampa dei relativi biglietti contabili e della documentazione disponibile (quietanze RE.BI., estratto conto bancario). La procedura di gestione provvede alla successiva ripartizione ai conti di definitiva imputazione.
4. Esatta determinazione del dovuto mensile in adempimento cumulativo e modalità di “notifica del dovuto tramite lista”
A ogni bimestre l’importo accertato in via amministrativa, e quindi dovuto all’Ente previdenziale, è determinato dalla sommatoria degli importi individuali dovuti, riferiti agli iscritti che negli archivi INPS risultano attivi (vale a dire non cessati, non percettori di prestazioni a carico del Fondo Clero) alla medesima scadenza. Con espresso riferimento all’adempimento cumulativo, fattispecie in cui per disposizione normativa il soggetto che provvede al pagamento salda un dovuto previdenziale riferito ad altri, è inderogabile l’applicazione del principio di non divergenza tra valore atteso dall’Ente previdenziale e sommatoria dei valori da versare mediante unico pagamento.
A tale riguardo si precisa che la difformità tra atteso e versato non consente alla procedura di acquisizione e di assegnazione dei dati in estratto conto di intercettare le esclusioni/inclusioni all’origine del disallineamento tra i due importi, ossia individuare i soggetti per i quali sia intervenuto il mancato versamento o per quali nuovi sacerdoti o ministri di culto sia stato ripristinato o attivato l’obbligo contributivo.
Nell’impossibilità di ripartire il dato, la totalità degli iscritti interessati dall’adempimento cumulativo del bimestre risulterà priva di accredito in estratto conto.
La notifica del dovuto tramite lista presuppone, pertanto, che gli archivi siano aggiornati in tempo reale rispetto all’insorgere o al venire meno dell’obbligo assicurativo. L’adeguamento del valore atteso a un diverso importo, ove quest’ultimo costituisca il valore corretto, richiede una verifica delle informazioni presenti negli archivi dell’Istituto e la rideterminazione del totale atteso a seguito delle necessarie modifiche.
Si invitano, dunque, le Diocesi, l’Istituto centrale per il sostentamento del clero e le confessioni acattoliche a comunicare tempestivamente alla Direzione provinciale di Terni i dati utili a determinare l’onere previdenziale, ossia nuove iscrizioni, variazioni e cessazioni.
La Direzione provinciale di Terni, nel contempo, assicura la puntuale acquisizione dei dati ricevuti.
Per consentire al soggetto tenuto al pagamento cumulativo di conoscere preventivamente il totale da versare all’INPS, in modo da verificarne la congruità comparandolo con i dati gestionali in proprio possesso, le Diocesi, l’Istituto centrale per il sostentamento del clero e le confessioni acattoliche devono inviare all’Istituto un file contenente tutte le modifiche riguardanti i propri iscritti (iscrizioni, cessazioni, ecc.) intervenute nel bimestre, entro il giorno 10 del mese di scadenza bimestrale.
Aggiornati i propri archivi, entro il giorno 25 del medesimo mese, l’INPS trasmetterà la lista della totalità degli assicurati attivi a quella data all’Istituto centrale per il sostentamento del clero e alle confessioni acattoliche che versano cumulativamente.
L’elenco espone a margine il dovuto individuale, fornendo in calce il totale generale atteso risultante dalla sommatoria dei parziali.
Il soggetto tenuto all’adempimento, ove non sussistano difformità con i dati in proprio possesso, predispone il pagamento dell’importo risultante. Diversamente, il medesimo soggetto deve comunicare tempestivamente alla Direzione provinciale di Terni le variazioni da apportare sui dati incongrui. L’INPS, acquisiti gli adeguamenti nei propri archivi, elabora nuovamente l’elenco producendo la lista aggiornata quale titolo di nuovo accertamento amministrativo del bimestre con l’indicazione corretta del dovuto.
Ove la variazione coinvolga anche periodi pregressi in relazione a cessazioni dell’obbligo contributivo che avrebbero dovuto essere registrate in passato, il recupero di quanto già versato indebitamente nei bimestri precedenti deve avvenire con distinta domanda di rimborso, che viene riconosciuto nel rispetto dei termini prescrizionali di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335.
La richiesta di variazione non esonera dalla prevista trasmissione alla Direzione provinciale di Terni dei documenti a sostegno della maturazione o della cessazione dell’obbligo contributivo. La ricezione di tali atti rende definitiva, negli archivi dell’Istituto, la registrazione acquisita in modalità provvisoria e comporterà l’immediato aggiornamento del totale atteso. Il tempestivo scambio di informazioni consente a entrambe le parti l’agevole determinazione dei soggetti attivi nel periodo di riferimento e del totale.
Poiché la lista potrebbe non contenere le iscrizioni verificatesi nell’imminenza della sua predisposizione e non comunicate o non evase in tempo utile per la definizione del contributo dovuto, l’allineamento delle informazioni viene gestito nel primo bimestre utile successivo.
La notifica del dovuto tramite lista, oltre a consentire la corretta determinazione del valore accertato in via amministrativa, è finalizzata alla corretta gestione delle posizioni previdenziali realmente attive, nonché all’eliminazione di quelle che non sono più attive o per le quali sia già intervenuta la cessazione dell’obbligo contributivo; analogamente, ove cessi l’obbligo cumulativo, ma permanga l’obbligo individuale, la notifica del dovuto tramite lista esclude il protrarsi di omissioni di cui l’iscritto è ignaro e agevola il venire meno delle anagrafiche multiple scaturenti da errori materiali su dati personali (ad esempio, codice fiscale non validato al fisco, doppio nome o cognome non correttamente riportati, imprecisioni sull’identità di soggetti stranieri).
5. Precisazioni su rimborsi, decorrenza dell’obbligo contributivo e relativi adempimenti
L’impossibilità di compensare con la lista del totale atteso valori negativi relativi a pagamenti indebiti attinenti a pregressi periodi comporta che le domande di rimborso devono essere gestite con distinta operazione amministrativa e contabile. L’Istituto centrale per il sostentamento del clero o la confessione acattolica devono presentare apposita richiesta, anche cumulativa per più iscritti. Per ciascun sacerdote o ministro di culto la richiesta deve essere motivata e suffragata da idonea documentazione (a titolo esemplificativo, per il clero cattolico: provvedimento di riduzione allo stato laicale, di sospensione, di esclusione dal sostentamento con effetto retroattivo, ecc.).
In caso di richiesta di rimborso riferita a errato versamento di contribuzione successiva alla decorrenza della pensione, è sufficiente la sola motivazione e non anche la documentazione a sostegno. In tale evenienza, gli uffici possono rilevare direttamente l’indebito attraverso la consultazione degli archivi dell’Istituto. La Direzione provinciale di Terni provvede all’istruttoria delle richieste di rimborso e alla restituzione - con distinto atto contabile - della contribuzione accertata come non dovuta.
Si ricorda che la contribuzione al Fondo Clero ha natura obbligatoria e scaturisce dallo status di sacerdote o di ministro di culto e che l’obbligo contributivo decorre dall’acquisizione del suddetto status o dall’inizio del ministero in Italia. Ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 903/1973, per l’accertamento di tale status è richiesta:
- per i sacerdoti secolari, l'attestazione dell'ordinario che esercita sui medesimi la giurisdizione secondo le norme del diritto canonico;
- per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, l'attestazione da parte dei competenti organi della rispettiva confessione.
Segnatamente, sull’ordinario per il clero cattolico e sulle figure equiparate nel caso di confessioni acattoliche grava un obbligo di notifica da cui scaturiscono l’iscrizione al Fondo Clero, il suo mantenimento e la cessazione.
A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'iscrizione al Fondo Clero è estesa ai sacerdoti e ai ministri di culto non aventi cittadinanza italiana e presenti in Italia al servizio di Diocesi italiane e delle Chiese o Enti acattolici riconosciuti, nonché ai sacerdoti e ai ministri di culto aventi cittadinanza italiana operanti all'estero al servizio di Diocesi italiane e delle Chiese o Enti acattolici riconosciuti (cfr. l’art. 42, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488).
Giova precisare che l’obbligo di versamento al Fondo Clero per i soggetti non cittadini italiani sorge contestualmente alla decorrenza in Italia dell’esercizio della funzione ministeriale. Ne deriva che, qualora l’ingresso in Italia sia precedente a tale esercizio, nessuna contribuzione è dovuta per il tempo intercorrente tra l’ingresso in Italia e l’inizio del servizio a favore della Diocesi italiana, Chiesa o Ente acattolico riconosciuto.
Con esclusivo riferimento al clero cattolico, si segnala che:
a) non esiste identità temporale tra obbligo contributivo e accesso al sistema di sostentamento;
b) il sostentamento interviene in un tempo successivo all’ordinazione o all’inizio del ministero in Italia e, per taluni, il sostentamento potrebbe essere anche escluso;
c) grava unicamente sul ministro di culto la contribuzione dovuta nel periodo compreso tra ordinazione sacerdotale e inserimento nel sistema di sostentamento o nel periodo compreso tra ingresso nel clero secolare (di un soggetto già ordinato regolare) e inserimento nel sistema di sostentamento o, ancora, nel periodo compreso tra ingresso in Italia connesso all’esercizio della funzione e inserimento nel sistema di sostentamento o, in ultimo, in caso di esclusione dal sostentamento per cessazione del titolo.
Al fine di evitare scoperture in estratto conto, spesso rilevate dall’iscritto al momento del pensionamento o comunque decorso il termine prescrizionale di legge per il relativo versamento, di seguito si forniscono alcuni chiarimenti sugli adempimenti connessi all’obbligo contributivo e sui soggetti tenuti a porli in essere.
Diverso dai doveri connessi all’attestazione di status è l’adempimento posto dall’articolo 7 della legge n. 903/1973 in capo al soggetto che provvede al sostentamento ai sensi dell’articolo 25 della legge n. 222/1985.
Come previsto dall’articolo 25 della legge n. 222/1985, l'Istituto centrale per il sostentamento del clero opera sulla remunerazione le ritenute fiscali e versa anche, per i sacerdoti che vi siano tenuti, i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle leggi vigenti. Tali adempimenti vengono svolti dall’Istituto finché per i sacerdoti – titolari in ogni caso dell’obbligo contributivo – permane il titolo al sostentamento.
Tanto premesso, stante la differenza tra il soggetto tenuto ad attestare lo status e quello tenuto ad adempiere in conformità alle attestazioni del primo, si invitano le Curie Diocesane a notificare tempestivamente alla Direzione provinciale di Terni le ordinazioni sacerdotali, le comunicazioni di inizio del ministero in Italia per gli stranieri, nonché a segnalare prontamente qualsiasi altra causa di variazione/cessazione dell’obbligo contributivo, allegando la relativa documentazione.
La Direzione provinciale di Terni, successivamente, provvede a informare l’assicurato dell’insorgenza del citato obbligo, inoltra gli avvisi di pagamento in caso di iscrizione o di riattivazione e adegua gli archivi nei casi di cessazione dell’obbligo.
Infine, l’Istituto centrale per il sostentamento del clero è tenuto - oltre che ai summenzionati adempimenti - a segnalare tempestivamente alla Direzione provinciale di Terni le cessazioni, le riprese e ogni altra notizia che incida sull’obbligo contributivo, nonché eventuali variazioni dei dati anagrafici.
6. Recupero delle differenze contributive dovute per periodi pregressi dai ministri di culto nel frattempo pensionati
Considerato che il contributo relativo al Fondo Clero è legato all'aumento percentuale che ha dato luogo alla variazione degli importi di pensione degli iscritti, lo stesso assume carattere definitivo solo a posteriori.
Ne deriva che gli adeguamenti retroattivi sono dovuti anche dai pensionati, ai quali saranno comunicati i relativi importi.
Il Direttore Generale | ||
Valeria Vittimberga |