Risoluzione Agenzia Entrate n. 51/E del 06.10.2025

RISOLUZIONE N. 51/E










Roma, 6 ottobre 2025

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli
F24 e “F24 enti pubblici” (F24 EP), delle somme dovute dal
sostituto di imposta a seguito del recupero del credito maturato per
effetto dell’erogazione del trattamento integrativo di cui
all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3,
indebitamente utilizzato in compensazione

L’articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con

modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, prevede il riconoscimento ai

lavoratori dipendenti e assimilati di una somma a titolo di trattamento integrativo,

che i sostituti d’imposta riconoscono in via automatica. I sostituti d’imposta

compensano il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento

integrativo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Con la risoluzione n. 35 del 26 giugno 2020, sono stati istituiti i codici

tributo per l’utilizzo in compensazione del suddetto credito relativo alle somme

erogate a titolo di trattamento integrativo, mediante i modelli F24 e “F24 enti

pubblici” (F24 EP).

Per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati, in tutto o in parte, in

compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.

241, l’Agenzia delle entrate emana l’atto di cui all’articolo 38-bis del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.



Divisione Servizi
______________

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione



Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme derivanti

dal recupero, a seguito di controllo sostanziale, del credito maturato per effetto

dell’erogazione del trattamento integrativo, si istituiscono i seguenti codici tributo:

“7909” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5

febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo

indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti

d’imposta e relativi interessi - Controllo sostanziale”;

“7910” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5

febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo

indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti

d’imposta - Sanzione - Controllo sostanziale.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono

esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella

colonna “importi a debito versati” secondo le modalità di compilazione di seguito

riportate:

? nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, le informazioni riportate

all’interno del provvedimento notificato;

? nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, l’anno in

cui è stata effettuata l’indebita compensazione;

? il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” non è valorizzato.

Per consentire il versamento, tramite modello “F24 enti pubblici” (F24 EP),

delle somme derivanti dal recupero, a seguito di controllo sostanziale, del credito

maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo, si istituiscono i

seguenti codici tributo:

“700E” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5

febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo

indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti

d’imposta e relativi interessi - Controllo sostanziale”;



“701E” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5

febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo

indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti

d’imposta - Sanzione - Controllo sostanziale.

In sede di compilazione del modello “F24 EP”, i suddetti codici tributo sono

esposti nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate

nella colonna “importi a debito versati”, secondo le modalità di compilazione di

seguito riportate:

? nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, le informazioni riportate

all’interno del provvedimento notificato;

? il campo “riferimento B” è valorizzato con l’anno in cui è stata

effettuata l’indebita compensazione, nel formato “AAAA”;

? il campo “riferimento A” non è valorizzato.

Si rammenta che ai sensi del citato articolo 38-bis del decreto del Presidente

della Repubblica n. 600 del 1973, il pagamento delle somme dovute deve essere

effettuato per intero entro il termine per presentare ricorso senza possibilità di

avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9

luglio 1997, n 241.

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